« 1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. È considerato “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi del comune o di altre pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Non sono accessibili i documenti formati a seguito elaborazioni di altri o che comunque l’ente non è tenuto a conservare. »
Dall’articolo 2 del regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela rispetto al trattamento dei dati personali.
Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla tutela rispetto al trattamento dei dati personali.
04-Giu-2007 - ID 1983 - visite: 475
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Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
04-Giu-2007 - ID 1966 - visite: 431
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