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Attestazione del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione europea

Descrizione

Si tratta di un attestato che certifica il diritto di soggiorno permanente per un cittadino di uno stato membro dell’Unione europea.

Requisiti d’accesso

L’interessato deve

  • Essere residente nel comune
  • Essere cittadino di uno degli stati dell’Unione europea
  • Avere soggiornato legalmente ed in via continuativa [1]
    • per cinque anni nel territorio nazionale (caso generale), ovvero
    • per i periodi più brevi stabiliti dall’articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007, nei casi particolari ivi previsti
  • Trovarsi nelle particolari condizioni ed avere gli specifici requisiti previsti dal citato articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007, qualora intenda avvalersi dei minori periodi di soggiorno previsti dalla norma stessa, nei casi di seguito descritti.
    • Il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
    • Il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacita lavorativa permanente. Nel caso in cui l’incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all’interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
    • Il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d’attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un’attività subordinata o autonoma in un altro stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica.

Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
  • Passaporto o carta d’identità
  • Certificato di residenza storico o autocertificazione comprovante la presenza nel territorio italiano da più di cinque anni
  • Eventuale documentazione atta a provare le sopradescritte particolari condizioni di cui all’articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007
Adempimenti e costi a carico dell’interessato

L’interessato deve

  • Compilare e sottoscrivere l’istanza, corredandola della necessaria documentazione
  • Produrre n. 2 marche da bollo per l’attestazione e la relativa domanda (circolare Min. interno n. 54 del 2007)

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

Ufficio anagrafe

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

30 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti.

È utile sapere che...
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
  • Circolare min. interno n. 45 dell’8.8.2007. Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea.
  • Circolare min. interno n. 19 del 6.4.2007. Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
  • DLGS 6.2.2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
  • DLGS 25-7-1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
  • DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT.
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Venerdì, 11 dicembre 2009

Note

[1] La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo. - Articolo 14, comma 3, del DLGS n. 30 del 2007.

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