Attestazione del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea
Descrizione
Si tratta di un attestato che certifica il diritto di soggiorno permanente per un cittadino di uno stato membro dell’Unione europea.
Requisiti d’accesso
L’interessato deve
Essere residente nel comune
Essere cittadino di uno degli stati dell’Unione europea
Avere soggiornato legalmente ed in via continuativa [1]
per cinque anni nel territorio nazionale (caso generale), ovvero
per i periodi più brevi stabiliti dall’articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007, nei casi particolari ivi previsti
Trovarsi nelle particolari condizioni ed avere gli specifici requisiti previsti dal citato articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007, qualora intenda avvalersi dei minori periodi di soggiorno previsti dalla norma stessa, nei casi di seguito descritti.
Il lavoratore subordinato o autonomo che, nel momento in cui cessa l’attività ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia, nonché il lavoratore subordinato che cessa di svolgere la propria attività a seguito di pensionamento anticipato, qualora abbia svolto in Italia la propria attività negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta al raggiungimento dei 60 anni.
Il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di lavorare a causa di una sopravvenuta incapacita lavorativa permanente. Nel caso in cui l’incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all’interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno.
Il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d’attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un’attività subordinata o autonoma in un altro stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l’iscrizione anagrafica.
Circolare min. interno n. 19 del 6.4.2007. Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
DLGS 6.2.2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
DLGS 25-7-1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Disponibile anche qui.
[1] La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo. - Articolo 14, comma 3, del DLGS n. 30 del 2007.