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Cambio di residenza all’interno del comune

Descrizione

Cambiamento del luogo di residenza o, per le persone senza fissa dimora, del domicilio, all’interno del comune. L’interessato vi deve provvedere mediante la dichiarazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del DPR n. 223 del 30.5.1989.

Differenze fra i concetti di residenza, dimora e domicilio: qui o qui.

Requisiti d’accesso

L’interessato [1] deve

  • aver compiuto 18 anni;
  • risiedere abitualmente al nuovo indirizzo.
In caso di trasferimento di tutto o parte del nucleo familiare la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti purché maggiorenne. Il dichiarante deve essere in grado di fornire i dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare. In caso di convivenza (convitto, convento, caserma) la richiesta va presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza).

Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
  • Documento di riconoscimento
  • Codice fiscale
  • Per i cittadini stranieri extracomunitari, oltre al passaporto è necessario presentare il permesso di soggiono in originale
Adempimenti e costi a carico dell’interessato

L’interessato [1] deve

  • Dichiarare il cambio di abitazione entro 20 giorni dal momento in cui si è verificato il fatto. A tal fine deve fornire tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modello APR/4. In particolare le persone senza fissa dimora devono fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, queste persone si considerano residenti nel comune di nascita
  • Fornire nome, cognome e indirizzo del proprietario dell’immobile, in caso di abitazione in affitto
  • Fornire gli estremi della patente di guida e numeri di targa degli eventuali veicoli di tutti i componenti del nucleo familiare, per i possessori di patente di guida e/o autoveicoli di proprietà

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

Ufficio anagrafe

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

Il cambio di residenza viene registrato dopo gli accertamenti previsti ma decorre dal giorno in cui il cittadino ne ha presentato la relativa denuncia. La definizione della pratica viene comunicata dal comune tramite lettera.

È utile sapere che...

La dichiarazione può essere essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata.

Una persona o una famiglia che coabita nello stesso appartamento con altra persona o famiglia possono dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle stesse non vi siano vincoli previsti dall’articolo 4 del DPR n. 223 del 1989 e precisamente: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ecc. A tal fine, in caso di assenza dei vincoli sopracitati, per avere due stati di famiglia distinti, dovrà essere sottoscritta un’apposita dichiarazione.

L’operatore comunale consegna una ricevuta che l’utente conserverà unitamente alla patente di guida ed alla carta di circolazione in attesa di ricevere il tagliando adesivo definitivo dalla Motorizzazione civile. Tale tagliando sarà recapitato entro 180 giorni dalla richiesta presso il nuovo indirizzo.
Per informazioni su casi particolari o segnalazioni di ritardo nella consegna dei tagliandi adesivi, telefonare al numero verde 800/232323.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (articolo 1, comma 18, legge 15.7.2009, n. 94).

Altre informazioni: www.comune.padova.it.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Sabato, 11 dicembre 2010

Note

[1] Articolo 6 del DPR n. 223 del 1989
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

[2] Non riguarda gli autobus, i veicoli destinati al traspoto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente, i rimorchi agricoli. Per tali veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio provinciale della motorizzazione.

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