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Cancellazione anagrafica dalla popolazione residente nel comune

Descrizione

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

Requisiti d’accesso

Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo familiare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei familiari.

Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare

Per segnalare un caso di irreperibilità: dichiarazione di abbandono di abitazione. Se la dichiarazione non viene presentata personalmente allo sportello, allegare un documento di identità valido.

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

Ufficio anagrafe

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi
È utile sapere che...

La funzione dell’anagrafe è essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, desumibile, oltre dalla res facti, anche da altri elementi di valutazione, quale l’esercizio di un’attivita lavorativa o la locazione di un immobile, le consuetudini di vita e lo svolgimento delle relazioni sociali. Pertanto, in presenza di tali situazioni, si configura un diritto dovere del cittadino di richiedere l’iscrizione anagrafica. L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale (perché il residente si trova all’estero o in altra citta per motivi di lavoro, o per altre cause contingenti di durata limitata) non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Pareri Min. interno 10.10.2003 - 7.11.2006

La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto; l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento; la mancanza di rapporto con il territorio comunale.

Non si può cancellare per irreperibilità una persona quando se ne conosce il luogo di attuale dimora (es.: casa di cura).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
  • Circolare Min. interno n. 17 del 4.7.2011. Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica.
  • Legge 15.7.2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Commento ANUSCA in questo documento.
  • Circolare min. interno n. 19 del 7.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.
  • Circolare Min. interno n. 12/2005. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394. (Vi si afferma che la cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi. Il primo costituito dall’omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell’anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida. Dalla lettura coordinata dell’art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell’art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno [ora sei mesi - n.d.r.] vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.)
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • DM interno 18.12.2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità ecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente. Articolo 6, comma 4.
  • Documento ISTAT su anagrafe (edizione 1992). Note ed avvertenze illustrative al regolamento anagrafico, ISTAT, anagrafe della popolazione residente, metodi e norme, Serie B, n. 29. Versione integrale PDF.
  • Circolare ISTAT 30.10.1991, n. 56. Nuovo modello relativo al movimento migratorio della popolazione residente (Mod. APR/4).
  • Legge 7.8.1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministratvi.
  • Circolare ISTAT n. 21 del 5.4.1990. Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
  • DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT. Articolo 11.
  • Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Martedì, 2 agosto 2011

Note

[1] La cancellazione può avvenire per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata.

[2] La cancellazione può avvenire per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora.

[3] La cancellazione può avvenire per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

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