Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo familiare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei familiari.
Per segnalare un caso di irreperibilità: dichiarazione di abbandono di abitazione. Se la dichiarazione non viene presentata personalmente allo sportello, allegare un documento di identità valido.
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
La funzione dell’anagrafe è essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, desumibile, oltre dalla res facti, anche da altri elementi di valutazione, quale l’esercizio di un’attivita lavorativa o la locazione di un immobile, le consuetudini di vita e lo svolgimento delle relazioni sociali. Pertanto, in presenza di tali situazioni, si configura un diritto dovere del cittadino di richiedere l’iscrizione anagrafica. L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale (perché il residente si trova all’estero o in altra citta per motivi di lavoro, o per altre cause contingenti di durata limitata) non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Pareri Min. interno 10.10.2003 - 7.11.2006
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto; l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento; la mancanza di rapporto con il territorio comunale.
Circolare min. interno n. 19 del 7.8.2009. Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.
Circolare Min. interno n. 12/2005. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394. (Vi si afferma che la cancellazione dai registri anagrafici in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi. Il primo costituito dall’omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell’anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida. Dalla lettura coordinata dell’art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell’art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno [ora sei mesi - n.d.r.] vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.)
DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
DM interno 18.12.2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità ecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente. Articolo 6, comma 4.
[1] La cancellazione può avvenire per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata.
[2] La cancellazione può avvenire per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora.
[3] La cancellazione può avvenire per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.