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Certificati anagrafici - rilascio
Le certificazioni anagrafiche non possono contenere indicazioni circa i rapporti di parentela (Circolare Min. interno n. 11 del 23.7.1996) a meno che l’interessato stesso ne faccia esplicita e formale richiesta per particolari esigenze certificative (Circolare Min. interno n. 3 del 20.1.1997).
Previa motivata e formale richiesta, è possibile ottenere il rilascio di certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (art. 35, comma 4, DPR n. 223 del 1989), cosiddetti certificati storici.
Imposta di bollo
I certificati sono soggetti all’imposta di bollo. Sono esenti dall’imposta di bollo solo quando vengono rilasciati per un uso previsto fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 (l’uso viene dichiarato dal richiedente sotto la sua personale responsabilità.
I certificati richiesti per la dichiarazione ISEE (uso ISEE) NON sono, di per sé, esenti dal bollo. In tal caso si consiglia di fare ricorso all’autocertificazione, esente dall’imposta di bollo in ogni caso. Chi riceve l’autocertificazione - pubblica amministrazione o soggetto privato - può sempre rapidamente e gratuitamente chiederne la verifica al comune: basta un fax al n. 059/899430.
Nessun requisito particolare da parte del richiedente: chiunque può farne richiesta
Un valido documento di riconoscimento personale.
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
Ufficio anagrafe
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telefono
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telefax 059/899430 facile@comune.campogalliano.mo.it orari
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Di norma, il rilascio è immediato, fatti salvi i tempi per effettuare ricerche di archivio.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni valgono sei mesi dal rilascio, salvi periodi superiori eventualmente previsti da leggi o regolamenti.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
I certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine (alla data di aggiornamento della scheda: 14,62 euro). Dipendentemente dall’uso del certificato può essere prevista l’esenzione dall’imposta di bollo. Per i principali casi di esenzione consultare questo elenco.
Sono comprovabili con autocertificazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, le qualità personali ed i fatti elencati dall’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Non sono soggette all’imposta di bollo.
Il cittadino non più residente può chiedere il rilascio di certificati anagrafici storici relativi al periodo in cui era residente (per se stesso e per i componenti del proprio nucleo familiare). In tal caso, se sono necessarie ricerche in archivio, il tempo di rilascio può non essere immediato.
Martedì, 24 agosto 2010
[1]
I certificati rilasciati per essere allegati alla dichiarazione di successioni sono esenti dall’imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all’articolo 5 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (risoluzione 25/E del 29.3.2010 dell’Agenzia delle entrate).
Vedasi anche la scheda sull’esenzione dall’imposta di bollo.





