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Certificati anagrafici - rilascio
Dall’1 gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Di norma i predetti enti non possono più né chiedere né accettare certificati anagrafici ma soltanto certificazioni/dichiarazioni sostitutive (cosiddette autocertificazioni e autodichiarazioni su stati, qualità personali e fatti). Spetterà quindi agli enti medesimi acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli sulle citate dichiarazioni sostitutive.
L’Ufficio d’anagrafe può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:
1. Certificato di residenza | 2. Certificato di stato di famiglia [1] | 3. Attestazione o certificazione di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi: professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse |
In nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono o in forma diversa dalla certificazione anagrafica, pertanto si invita ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso, ivi comprese richieste di conferma di indirizzo. |
Imposta di bollo [2]. I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge. A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare chiaramente sia l’uso dei certificati sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione. Qualora il richiedente, pur in mancanza di presupposti, insista per ottenere i certificati in esenzione dal bollo, l’Ufficiale d’anagrafe li rilascia inviandoli all’Agenzia delle entrate, insieme con la richiesta formulata dall’interessato, ai fini della loro regolarizzazione (articoli 19 e 31 del DPR n. 642 del 1972); in tal caso il richiedente verrà opportunamente informato e potrà ritirare i certificati presso la citata Agenzia delle entrate.
Invio dei certificati a domicilio. Può chiederlo chi è impossibilitato a recarsi allo sportello, purché provveda prima a:
Nessun requisito particolare da parte del richiedente: chiunque può farne richiesta. Se, però, il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico [4]: di residenza, di emigrazione, ecc.), il richiedente deve motivare il proprio interesse [3]
Ai certificati storici (cioè attestanti situazioni pregresse) va applicato, oltre all’imposta di bollo, il diritto fisso di euro 5,16 per ciascun nominativo lì incluso quando essi siano frutto di ricerca d’archivio e redatti a mano (art. 6 bis della tabella D allegata all’art. 40 della legge 604/1962).
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
Ufficio anagrafe
telefono
|
telefax 059.899430 facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it orari
(*) Nel periodo estivo (luglio-agosto) chiusura anticipata alle ore 13.00 (**) Il sabato si ricevono dichiarazioni anagrafiche solo previo appuntamento |
Di norma, se la richiesta è completa e chiara e se non sussistono difficoltà operative o interpretative, il rilascio del/i certificato/i è immediato. I tempi di rilascio possono allungarsi quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del richiedente ed in tutti gli altri casi in cui l’ufficiale di anagrafe necessiti di considerare/ponderare situazioni complesse o particolari.
Imposta di bollo
È utile sapere che...
[1] Funzione probatoria. Le certificazioni anagrafiche non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni attribuite dall’ordinamento all’individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti oppure nell’ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche (si pensi alla cittadinanza, all’evento della morte o alle situazioni soggettive inerenti la famiglia, con i sottostanti rapporti di coniugio e di filiazione).
La funzione dello stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall’art. 4 del DPR n. 223 del 1989, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all’interno di una stessa unità immobiliare.
Il servizio anagrafico, pur richiedendo un costante aggiornamento dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti nel comune, non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici dei quali costituisce espressione. In pratica la funzione essenziale dell’anagrafe è rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale.
Il nucleo familiare da considerare per la corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare" è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica: esso non può essere certificato dall’Ufficio anagrafe (Consiglio di Stato, Quinta sezione, decisione n. 770 del 4.5.1994) ma deve invece essere comprovato con dichiarazione resa dall’interessato.
[Dalla circolare Min. interno n. 11 del 23.7.1996]
[2] Imposta di bollo. In riferimento ai documenti soggetti fin dall’origine, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.
[3] Domanda motivata. Viene considerata tale una domanda solo se comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche: 1) istanza scritta; 2) enunciazione dell’interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del fine della tutela; 4) deve trattarsi di una situazione che l’ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.
[4] Certificati di eredità (Min. interno, 2.12.2003). “Il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcuni tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo unico n. 445 del 2000.”