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Certificati anagrafici - rilascio

Descrizione

Novità: dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce la legge di stabilità del novembre scorso che attua una completa decertificazione cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e fra queste e i gestori di pubblici servizi. Ai sensi dell’articolo 15 della legge 12.11.2011, n. 183 "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere al cittadino certificazioni (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Sui certificati rilasciati dall’Anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, senza passare prima dall’anagrafe e senza munirsi quindi di certificato perché le amministrazioni ed i gestori dal 1.1.2012 non possono più richiedere né accettare i certificati anagrafici. Spetterà quindi all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare i donei controlli presso l’anagrafe. I cittadini sono quindi invitati a fare ricorso all’autocertificazione.

L’Ufficio d’anagrafe può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:

1. Certificato di residenza 2. Certificato di stato di famiglia [1] 3. Attestazione o certificazione di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi: professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse
In nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono o in forma diversa dalla certificazione anagrafica, pertanto si invita ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso, ivi comprese richieste di conferma di indirizzo.

Imposta di bollo [2]. I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge. A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare chiaramente sia l’uso dei certificati sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione. Qualora il richiedente, pur in mancanza di presupposti, insista per ottenere i certificati in esenzione dal bollo, l’Ufficiale d’anagrafe li rilascia inviandoli all’Agenzia delle entrate, insieme con la richiesta formulata dall’interessato, ai fini della loro regolarizzazione (articoli 19 e 31 del DPR n. 642 del 1972); in tal caso il richiedente verrà opportunamente informato e potrà ritirare i certificati presso la citata Agenzia delle entrate.

Invio dei certificati a domicilio. Può chiederlo chi è impossibilitato a recarsi allo sportello, purché provveda prima a:

  1. Inviare all’Ufficio anagrafe la domanda, completa e sottoscritta, insieme con un documento d’identità e l’indicazione del proprio recapito per la spedizione del certificato
  2. Allegare una busta preaffrancata per consentire l’invio del certificato a mezzo del servizio postale
  3. Dimostrare di avere corrisposto 14,62 euro al Comune per consentirgli di assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale (è ammesso anche il pagamento sul conto corrente bancario o postale del comune, indicando la causale: imposta di bollo virtuale), a meno che l’uso del certificato rientri fra i casi di esenzione

Requisiti d’accesso

Nessun requisito particolare da parte del richiedente: chiunque può farne richiesta. Se, però, il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (esempio: certificato di residenza storico, certificato di emigrazione, ecc.), il richiedente deve motivare il proprio interesse [3]

Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
  • Un valido documento di riconoscimento personale
  • Permesso di soggiorno
  • Documentazione comprovante l’interesse dichiarato (solo per ottenere certificati storici)
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
  • Esibire un valido documento di riconoscimento personale
  • Compilare e sottoscrivere
    • domanda scritta, quando il richiedente non è la persona a cui si riferisce il certificato
    • domanda scritta e motivata, quando il certificato è storico
    • domanda formale, quando si chiede che il certificato contenga le relazioni di parentela
  • Dichiarare, ai fini dell’assoggettamento o dell’esenzione dall’imposta di bollo,
    1. l’uso del certificato
    2. la norma di legge che prevede l’esenzione
  • Produrre le necessarie marche da bollo, se l’uso del certificato non rientra fra i casi di esenzione previsti dalla legge (casi di esenzione)
  • Non sono previsti diritti di segreteria
A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

Ufficio anagrafe

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

Di norma, se la richiesta è completa e chiara e se non sussistono difficoltà operative o interpretative, il rilascio del/i certificato/i è immediato. I tempi di rilascio possono allungarsi quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del richiedente ed in tutti gli altri casi in cui l’ufficiale di anagrafe necessiti di considerare/ponderare situazioni complesse o particolari.

È utile sapere che...

Imposta di bollo

  • I certificati rilasciati a privati per uso recupero crediti non sono assimilabili ad alcuna delle voci di esenzione dal bollo, pertanto sono regolarmente soggetti alla relativa imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Tariffa, parte prima, DPR n. 642 del 1972, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate di Bologna, con nota del 22.5.2008.
  • I certificati anagrafici usati per la compilazione della dichiarazione ISEE sono soggetti al bollo: tale uso non rientra fra i casi di esenzione.
  • L’autocertificazione è sempre esente dall’imposta di bollo. Chi la riceve - pubblica amministrazione o soggetto privato - può sempre rapidamente e gratuitamente chiederne la verifica al comune: basta un fax al n. 059/899430.
  • I certificati rilasciati per essere allegati alla dichiarazione di successione sono esenti dall’imposta di bollo in quanto ricompresi nella fattispecie di documenti richiamati all’articolo 5 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (risoluz. 25/E del 29.3.2010, Agenzia entrate).
  • Casi di esenzione dall’imposta di bollo

È utile sapere che...

  • Le certificazioni anagrafiche non possono contenere indicazioni circa i rapporti di parentela (circ. Min. interno n. 11 del 23.7.1996) a meno che l’interessato stesso ne faccia esplicita e formale richiesta per particolari esigenze certificative (circ. Min. interno n. 3 del 20.1.1997).
  • I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni valgono sei mesi dal rilascio, salvi periodi superiori eventualmente previsti da leggi o regolamenti.
  • I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
  • Sono comprovabili con autocertificazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, le qualità personali ed i fatti elencati dall’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Non sono soggette all’imposta di bollo.
  • Previa motivata e formale richiesta, è possibile ottenere il rilascio di certificati storici, attestanti cioè situazioni anagrafiche pregresse (art. 35, comma 4, DPR n. 223 del 1989). In tal caso, se sono necessarie ricerche in archivio, il tempo di rilascio può non essere immediato.
  • Il carattere pubblico degli atti anagrafici (art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954) non autorizza il loro rilascio a chiunque, ma esprime il ben diverso concetto legato alla loro efficacia probatoria nei confronti dei terzi (Notiziario ANUSCA luglio-agosto 2006).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Mercoledì, 1 febbraio 2012

Note

[1] Funzione probatoria. Le certificazioni anagrafiche non hanno alcun valore e funzione probatoria ai fini dello stato civile che riguarda, invece, le particolari e qualificate posizioni attribuite dall’ordinamento all’individuo rispetto a fatti giuridicamente rilevanti oppure nell’ambito di essenziali e fondamentali relazioni giuridiche (si pensi alla cittadinanza, all’evento della morte o alle situazioni soggettive inerenti la famiglia, con i sottostanti rapporti di coniugio e di filiazione).
La funzione dello stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall’art. 4 del DPR n. 223 del 1989, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all’interno di una stessa unità immobiliare.
Il servizio anagrafico, pur richiedendo un costante aggiornamento dei dati relativi alle persone ed alle famiglie residenti nel comune, non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici dei quali costituisce espressione. In pratica la funzione essenziale dell’anagrafe è rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale.
Il nucleo familiare da considerare per la corresponsione degli assegni per il "nucleo familiare" è cosa ben differente dalla famiglia anagrafica: esso non può essere certificato dall’Ufficio anagrafe (Consiglio di Stato, Quinta sezione, decisione n. 770 del 4.5.1994) ma deve invece essere comprovato con dichiarazione resa dall’interessato.
[Dalla circolare Min. interno n. 11 del 23.7.1996]

[2] Imposta di bollo. In riferimento ai documenti soggetti fin dall’origine, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di bollo e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.

[3] Domanda motivata. Viene considerata tale una domanda solo se comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche: 1) istanza scritta; 2) enunciazione dell’interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del fine della tutela; 4) deve trattarsi di una situazione che l’ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.

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