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Iscrizione di cittadino comunitario non italiano nell’anagrafe della popolazione residente
Descrizione
Requisiti d’accesso
Modulistica da utilizzareLa modulistica, che in parte viene pre-compilata dall’operatore comunale e sottoposta al cittadino, è la seguente:
Documenti da presentare o allegarecaso A
in caso di lavoro subordinato [12], uno dei seguenti documenti:
in caso di lavoro autonomo, uno dei seguenti documenti:
caso B
caso C
caso D
Nel caso in cui il familiare, comunitario o extraUE, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 30 del 6.2.2007. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti, non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla competente prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno. Se, invece, il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:
casi particolari
Adempimenti e costi a carico dell’interessatoLa persona che chiede per sé o per altri l’iscrizione nell’anagrafe dei residenti deve
A chi rivolgersiRivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
Ufficio anagrafe
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telefono
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telefax 059.899430 facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it orari
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Tempi3 mesi (dipendentemente dai tempi degli accertamenti sia dell’eventuale comune di precedente residenza sia di quello di nuova iscrizione).
È utile sapere che...Guida all’iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
È necessario chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune quando il soggiorno è superiore a tre mesi. Immediatamente dopo la richiesta, l’Ufficio anagrafe rilascia un’attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2007).
Dopo 5 anni di regolare presenza in Italia è possibile chiedere presso l’Ufficio anagrafe l’attestazione del titolo di soggiorno permanente.
L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (legge 94 del 2009, art. 1, comma 18). Non possono però essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica la natura (le condizioni) dell’alloggio.
Siti utili:
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamentoSabato, 12 novembre 2011
Note[1] Con il termine “comunitario” si intende appartenente ad uno degli stati della comunità europea (http://www.comunitaeuropea.com/statimembri/).
[2] Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007, l’interessato conserva il diritto al soggiorno anche qulora: è temporaneamente inabile al lavoro; è disoccupato, iscritto al centro per l’impiego e disponibile al lavoro; segue un corso di formazione professionale collegato all’attività precedentemente svolta.
[3] Le “risorse economiche sufficienti” sono stabilite dall’art. 9, comma 3, lettera b) del DLGS n. 30 del 2007. Fasce in vigore per l’anno 2011:
[4] Per familiare si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
[5] La documentazione è richiesta dall’articolo 9, comma 3, DLGS n. 30 del 2007.
[6] Tale dichiarazione può essere prodotta nella forma dell’autocertificazione o in quella di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
[7] Esibire l’attestazione di titolarità della polizza assicurativa per spese sanitarie con durata di almeno 1 anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale se di durata inferiore. La tessera sanitaria europea TEAM del paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.
[8] Non riguarda gli autobus, i veicoli destinati al traspoto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente, i rimorchi agricoli. Per tali veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio provinciale della motorizzazione.
[9] I documenti presentati dagli interessati devono
[10] Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino UE, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” (articolo 10 del D.LGS. n. 30 del 6.2.2007). Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (articolo 6, comma 7, D.LGS. n. 286 del 1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo. Per questo motivo si ritiene opportuno che l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica sia successivo all’acquisizione della carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all’interessato la possibilità di richiedere l’iscrizione in un momento antecedente all’ottenimento della carta. In tal caso, però, il procedimento non può procedere fino alla presentazione della carta di soggiorno.
[11] Con circolare n. 20 del 17.2.2009, l’INPS ha fatto sapere che dal 29.1.2009 la comunicazione inviatagli e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura.
[12] In caso di lavoro subordinato, i cittadini di Bulgaria e Romania sono attualmente soggetti ad un regime transitorio fino al 31.12.2011 (circolare min. interno n. 707 del 31.1.2011). Questo prevede per gli stessi cittadini il libero accesso al lavoro nei settori
[13] L’assicurazione sanitaria si fa con una qualsiasi società di assicurazione che abbia fra i suoi prodotti assicurativi anche questa tipologia. L’iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) non è prevista per chi non lavora, nemmeno a pagamento. Fonte www.anusca-online.com.
[14] Per “minore comunitario non accompagnato” si intende quello avente la cittadinanza di uno stato dell’UE, che si trovi in Italia, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (www.provincia.milano.it, documento pag. 65).






