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Iscrizione di cittadino comunitario non italiano nell’anagrafe della popolazione residente

Descrizione

Iscrizione di cittadino comunitario [1] non italiano nell’anagrafe della popolazione residente.

Differenze fra i concetti di residenza, dimora e domicilio: qui o qui.

Requisiti d’accesso
  • Dimora abituale nel comune, oppure, per le persone senza fissa dimora, domicilio nel comune
  • Posizione regolare agli effetti del soggiorno in Italia, ai sensi del DLGS n. 30 del 2007. Tale posizione sussiste quando l’interessato:
    • Vanta il diritto di soggiorno permanente per avere soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, come previsto dagli articoli 14 e seguenti del DLGS n. 30 del 2007
    • Oppure
      • caso A: è lavoratore [2] subordinato o autonomo nello Stato
      • caso B: dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti [3] e di un’assicurazione sanitaria [13] o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
      • caso C: è iscritto a un corso di studi/formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti [3] e di un’assicurazione sanitaria [13] o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
      • caso D: è familiare [4] che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base ai precedenti casi
      • casi particolari:
        • Minori non accompagnati [14]: si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela
        • Motivi religiosi: vedi paragrafo Documenti da presentare o allegare
Modulistica da utilizzare

La modulistica, che in parte viene pre-compilata dall’operatore comunale e sottoposta al cittadino, è la seguente:

Documenti da presentare o allegare
  • Documento di identità valido per l’espatrio (carta d’identità, passaporto o documento equipollente)
  • Codice fiscale
  • Nel caso ci siano rapporti di parentela/affinità: documenti (come certificato di matrimonio, certificati di nascita, con paternità e maternità) attestanti detti rapporti [9]
  • Se il cittadino proviene da altro comune nella cui anagrafe risulta tuttora iscritto
  • Se, invece, il cittadino proviene dall’estero e NON prova di essere già titolare del diritto di soggiorno permanente [5],

    caso A

    • Documentazione attestante l’attività lavorativa, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. A tal fine, secondo la circolare Min. interno n. 12 del 2007, valgono,

      in caso di lavoro subordinato [12], uno dei seguenti documenti:

      • l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
      • il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
      • la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o la ricevuta di denuncia all’INPS [11] del rapporto di lavoro;
      • la preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
      nonché, per i cittadini di Bulgaria e Romania, durante il periodo transotorio ossia fino al 31.12.2011, l’eventuale nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione [12]

      in caso di lavoro autonomo, uno dei seguenti documenti:

      • il certificato d’iscrizione alla camera di commercio
      • l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’agenzia delle entrate
      • in caso di libera professione: documento che dimostri l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale

    caso B

    • Dichiarazione [6] o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti [3]
    • Polizza sanitaria [7]

    caso C

    • Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale
    • Dichiarazione [6] o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti [3]
    • Polizza sanitaria [7]

    caso D

      Nel caso in cui il familiare, comunitario o extraUE, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 30 del 6.2.2007. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti, non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla competente prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno. Se, invece, il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:

    • Documentazione, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela (es: certificato di matrimonio, o di nascita con maternità e paternità, ecc.)
    • Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino UE (solo nei casi previsti dalla legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico). L’attestazione può essere presentata nella forma dell’autocertificazione
    • Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE avente un autonomo diritto di soggiorno. La presentazione di questo documento, prevista dal DLGS 6.2.2007, n. 30, art. 9, comma 5, lett. C, può essere omessa in quanto presente già agli atti del comune stesso (circolare Min. interno n. 19 del 6.4.2007, paragrafo 2)
    • Se il cittadino UE titolare dell’autonomo diritto di soggiorno e già residente NON è lavoratore, il familiare deve presentare:
    • Se il familiare è cittadino non UE
      • Visto d’ingresso, se chi chiede l’iscrizione proviene da un paese per il quale è richiesto
      • Carta di soggiorno [10] di cui all’articolo 10 del D.LGS. n. 30 del 6.2.2007

    casi particolari

    • Minori non accompagnati [14]: Il tutore o l’affidatario dovranno esibire il provvedimento del tribunale dei minori
    • Motivi religiosi: Il responsabile della comunità religiosa in Italia, dovrà presentare una dichiarazione vistata dalla curia vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto dal cittadino comunitario e l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

La persona che chiede per sé o per altri l’iscrizione nell’anagrafe dei residenti deve

  • Produrre la documentazione necessaria per provare il proprio stato, come indicato nel paragrafo requisiti
  • Dichiarare tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modello APR/4. In particolare le persone senza fissa dimora devono fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, queste persone si considerano residenti nel comune di nascita
  • Dichiarare tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modulo di richiesta del cambio di residenza sulla patente e sui libretti di circolazione dei veicoli targati [8]
  • Qualora l’interessato chieda il rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica, produrre n. 2 marche da bollo da € 14,62 cadauna: una per la domanda ed una per l’attestazione (circolare Min. interno n. 54 del 2007 - quesito)

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

Ufficio anagrafe

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

facile@comune.campogalliano.mo.it o anagrafe@comune.campogalliano.mo.it

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

3 mesi (dipendentemente dai tempi degli accertamenti sia dell’eventuale comune di precedente residenza sia di quello di nuova iscrizione).

È utile sapere che...

Guida all’iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

È necessario chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune quando il soggiorno è superiore a tre mesi. Immediatamente dopo la richiesta, l’Ufficio anagrafe rilascia un’attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2007).

Dopo 5 anni di regolare presenza in Italia è possibile chiedere presso l’Ufficio anagrafe l’attestazione del titolo di soggiorno permanente.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie (legge 94 del 2009, art. 1, comma 18). Non possono però essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica la natura (le condizioni) dell’alloggio.

Siti utili:

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Sabato, 12 novembre 2011

Note

[1] Con il termine “comunitario” si intende appartenente ad uno degli stati della comunità europea (http://www.comunitaeuropea.com/statimembri/).

[2] Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007, l’interessato conserva il diritto al soggiorno anche qulora: è temporaneamente inabile al lavoro; è disoccupato, iscritto al centro per l’impiego e disponibile al lavoro; segue un corso di formazione professionale collegato all’attività precedentemente svolta.

[3] Le “risorse economiche sufficienti” sono stabilite dall’art. 9, comma 3, lettera b) del DLGS n. 30 del 2007. Fasce in vigore per l’anno 2011:

  1. € 5.424,90 per il solo dichiarante
  2. € 8.137,35 (= a x 1,5) dichiarante + 1 familiare di età superiore a 14 anni
  3. € 8.137,35 (= a x 1,5) dichiarante + 1 figlio di età inferiore a 14 anni
  4. € 10.849,80 (= a x 2) dichiarante + 2 o più figli di età inferiore a 14 anni
  5. € 13.562,25 (= a x 2,5) dichiarante + 2 o più figli di età inferiore a 14 anni + 1 familiare di età superiore a 14 anni

[4] Per familiare si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

[5] La documentazione è richiesta dall’articolo 9, comma 3, DLGS n. 30 del 2007.

[6] Tale dichiarazione può essere prodotta nella forma dell’autocertificazione o in quella di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.

[7] Esibire l’attestazione di titolarità della polizza assicurativa per spese sanitarie con durata di almeno 1 anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale se di durata inferiore. La tessera sanitaria europea TEAM del paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

[8] Non riguarda gli autobus, i veicoli destinati al traspoto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate o a servizio di taxi o di noleggio con conducente, i rimorchi agricoli. Per tali veicoli occorre rivolgersi all’Ufficio provinciale della motorizzazione.

[9] I documenti presentati dagli interessati devono

[10] Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino UE, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” (articolo 10 del D.LGS. n. 30 del 6.2.2007). Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (articolo 6, comma 7, D.LGS. n. 286 del 1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo. Per questo motivo si ritiene opportuno che l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica sia successivo all’acquisizione della carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all’interessato la possibilità di richiedere l’iscrizione in un momento antecedente all’ottenimento della carta. In tal caso, però, il procedimento non può procedere fino alla presentazione della carta di soggiorno.

[11] Con circolare n. 20 del 17.2.2009, l’INPS ha fatto sapere che dal 29.1.2009 la comunicazione inviatagli e le eventuali altre informazioni richieste assumeranno efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura.

[12] In caso di lavoro subordinato, i cittadini di Bulgaria e Romania sono attualmente soggetti ad un regime transitorio fino al 31.12.2011 (circolare min. interno n. 707 del 31.1.2011). Questo prevede per gli stessi cittadini il libero accesso al lavoro nei settori

  • Agricolo e turistico alberghiero
  • Domestico e di assistenza alla persona
  • Edilizio
  • Metalmeccanico
  • Dirigenziale e altamente qualificato
Per tutti i restanti settori produttivi è richiesto il rilascio di specifico nulla-osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Questo documento deve essere esibito ai fini dell’iscrizione anagrafica.

[13] L’assicurazione sanitaria si fa con una qualsiasi società di assicurazione che abbia fra i suoi prodotti assicurativi anche questa tipologia. L’iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) non è prevista per chi non lavora, nemmeno a pagamento. Fonte www.anusca-online.com.

[14] Per “minore comunitario non accompagnato” si intende quello avente la cittadinanza di uno stato dell’UE, che si trovi in Italia, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (www.provincia.milano.it, documento pag. 65).

Comune di Campogalliano - piazza Vittorio Emanuele II, 1 - CAP 41011 - protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it