Chi dimora [1] da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilire qui la propria residenza, può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Se l’iscrizione viene chiesta da cittadino comunitario che non intende trasferire stabilmente la propria residenza in Italia (per esempio: studenti, lavoratori distaccati non italiani) il requisito di cui sopra è di almeno 3 mesi.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio.
Possono richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea anche i cittadini italiani iscritti nell’AIRE, purché in possesso dei requisiti richiesti.
L’iscrizione è concessa dopo i necessari accertamenti d’ufficio. L’anagrafe, dopo un anno, effettua i dovuti controlli per verificare ed aggiornare la situazione anagrafica degli iscritti.
Differenze fra i concetti di residenza, dimora e domicilio: qui o qui.
Requisiti d’accesso
Per i cittadini italiani e per quelli extracomunitari
Documentazione che provi tale condizione, se non già desumibile dai documenti di seguito elencati
Almeno uno dei seguenti documenti
Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all’INPS
Contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
Comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
Preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro
Altri
Documentazione che dimostri la temporaneità del soggiorno
Tessera sanitaria europea (TEAM) o altra assicurazione che copra tutti i rischi sanitari
Documentazione attestante la disponibilità di sufficienti risorse economiche, anche se fornite da terzi [2]
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
L’interessato è tenuto a
rendere la dichiarazione di dimora temporanea nel comune esplicitando il motivo per il quale non sussistono le condizioni per stabilirvi la propria dimora abituale;
chiuso il giovedì possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
9.00-12.30 il sabato
Tempi
3 mesi circa
È utile sapere che...
Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.
Dietro specifica richiesta, i temporanei italiani o i temporanei stranieri residenti in altro comune italiano possono ottenere esclusivamente la carta d’identità.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Ordinanza 23.11.2011 del Presidente del Consiglio dei ministri. Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3982)
Circolare min. interno n. 18 del 21.7.2009. Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell’Unione e sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”.
Circolare min. interno n. 39 del 18.7.2007. Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
DLGS 6.2.2007, n. 30. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
[1] Per dimora s’intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), altrimenti il cittadino non potrebbe essere considerato temporaneo.
[2]. La documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere prodotta mediante autocertificazione. Deve comunque specificare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile per effettuare verifiche (come i dati del conto corrente postale e/o bancario, eccetera). Sono considerate sufficienti le risorse economiche non inferiori all’importo dell’assegno sociale (€ 5.349,89 per l’anno 2010).