Per poter installare ed utilizzare giochi leciti nel proprio esercizio è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Sono giochi leciti:
Quelli indicati nell’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS. Per poterli installare e metterli in esercizio nel proprio locale occorre darne comunicazione al comune. Il quantitativo numerico di giochi che si possono installare è determinato per legge, presso l’Ufficio attività economiche è possibile prendere visione delle installazioni possibili. Per questa tipologia di giochi leciti non sussiste l’obbligo di denuncia per gli esercizi di sommnistrazione alimenti e bevande.
Altri giochi non ricompresi all’articolo 110 del TULPS (giochi a carte, bigliardo, giochi leciti tramite collegamento ad internet senza posta in gioco, calciobalilla, giochi informatici come Playstation, Nintendo, Wii...).
Ovunque si installino giochi leciti è necessario esporre la tabella dei giochi proibiti dal questore. È possibile richiedere e ritirrare la tabella presso l’Ufficio attività economiche.
Requisiti d’accesso
Sono necessari i requisiti morali previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
Decreti direttoriali AAMS.
DM economia e finanze 18.1.2007. Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
DM economia e finanze 27.10.2003. Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.
RD 18.6.1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Articolo 110.