Vengono formati dai comuni mediante iscrizione, d’ufficio o su domanda, di coloro che possiedono i requisiti. L’iscrizione in detti albi è permanente ed è condizione necessaria per essere designati giudici popolari nella rispettiva corte. L’aggiornamento degli albi è effettuato da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (articolo 11, legge n. 287 del 1951).
Requisiti d’accesso
Residenza nel Comune di Campogalliano
Cittadinanza italiana
Godimento dei diritti civili e politici
Buona condotta morale
Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
Titolo di studio
per la corte d’assise (I grado): scuola media inferiore
per la corte d’assise d’appello (II grado): scuola media superiore
Ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 287 del 1951, non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia [1], anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Gli interessati devono dichiarare i propri requisiti o le variazioni degli stessi, ai fini dell’aggiornamento degli albi. Vedasi il paragrafo dedicato alla modulistica.
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
L’eventuale richiesta di cancellazione dall’albo deve essere presentata nello stesso periodo.
Entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio degli elenchi compilati dalla commissione circondariale, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la cancelleria della corte d’assise.
È utile sapere che...
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
DLGS 19.2.1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
D.LGS. 28.7.1989, n. 273. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
Legge 5.5.1952, n. 405. Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in assise.
[1] Le forze di polizia sono quelle che hanno il riconoscimento di agenti/ufficiali di pubblica sicurezza, ma non le cosiddette guardie particolari giurate. Quindi, per esempio, il Corpo Forestale dello Stato è una forza di polizia, ma i dipendenti dei vari istituti di vigilanza, comunque denominati, non possono essere qualificati come forze di polizia.
[2] Sulle eventuali richieste di cancellazione decide la competente commissione, non l’Ufficio elettorale.