Sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali i cittadini che possiedono i requisiti per essere elettori. Le liste elettorali
Si distinguono in
generali: comprendenti tutto il corpo elettorale
sezionali: comprendenti solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio comunale
aggiunte: liste aggiunte riguardanti Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea
Sono distinte per uomini e donne ed indicano
il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito
il luogo e la data di nascita
il numero, la parte e la serie dell’atto di nascita
l’abitazione
Requisiti d’accesso
Maggiore età Compimento del diciottesimo anno di età
Cittadinanza italiana È riconosciuta la capacità elettorale anche ai cittadini di uno stato membro dell’Unione europea residenti nel comune per l’elezione degli organi del comune (liste aggiunte)
Residenza nel comune Questo requisito non è richiesto per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), per i quali la legislazione vigente prevede norme particolari
Assenza di cause ostative Vi rientrano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria comportanti l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ecc. (articolo 2 del DPR n. 223 del 1967)
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
Le iscrizioni e le cancellazioni nelle/dalle liste avvengono d’ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:
Compimento del 18mo anno di età
Emigrazione o immigrazione in/da altro comune
Perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.
Revisioni
Le liste elettorali vengono aggiornate mediante revisioni, che si distinguono in
Semestrali Si procede all’iscrizione dei cittadini che compiranno il 18mo anno di età nel semestre successivo a quello in cui viene effettuata la revisione ed alla cancellazione dei cittadini cancellati
dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità
in occasione del censimento generale della popolazione
a seguito di ripetuti accertamenti
dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero, per irreperibilità presunta
al compimento del 100mo anno di età
a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all’estero
Dinamiche ordinarie Si procede agli aggiornamenti delle liste previsti dall’articolo 32 del DPR n. 223 del 1967:
Cancellazioni per decesso
Trasferimento di residenza in altro comune
Perdita della cittadinanza italiana
Perdita della capacità elettorale
Iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età
Dinamiche straordinarie Si procede all’aggiornamento delle liste elettorali in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
Il Comune di Campogalliano è diviso in n. 8 sezioni elettorali. Riferimento normativo: DPR n. 223 del 1967, articolo 34, e DM n. 117 del 2.4.1998, n. 117.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Legge 24.12.2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
Articolo 2, comma 30.
Circolare Miaitse n. 78 del 13.4.2005. Modifiche all’art. 32, 5° e 6° comma del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, introdotte dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Abolizione delle notifiche al domicilio degli interessati dei provvedimenti concernenti variazioni alle liste elettorali per cambiamento di residenza
Legge 24.11.2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Articolo 26. (Istituzione dell’Ufficiale elettorale).
DPR 20.3.1967, n. 223. Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.