Con il DLGS n. 215 del 2001 la leva militare obbligatoria è stata sospesa. Tale sospensione, inizialmente prevista per per la fine del 2006, ha avuto i termini di applicazione anticipati di due anni con la legge n. 226 del 2004 e col DL n. 115 del 2005 è stata messa completamente fine all’obbligatorietà, permettendo ai soldati di leva di fare domanda per la cessazione del servizio. L’ultima classe chiamata a prestare servizio militare è stata quella dei nati nel 1985. Dal 1.1.2005 l’arruolamento avviene su base volontaria ed a carattere professionale.
Il comune continua comunque a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva (articolo 1931 del DLGS n. 66 del 2010). Il servizio di leva, infatti, può essere ripristinato (articolo 1929 del DLGS n. 66 del 2010) per insufficienza del personale in servizio o richiamato in servizio, se:
Una grave crisi internazionale nella quale l’Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
In tali casi non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare è condizione di ammissione ai pubblici uffici (art. 4, DPR n. 237 del 1964).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Circolari Min. difesa n. LEV/001264 U.D.G. del 17.32005, recante: «Disposizioni concernenti ulteriori adempimenti a seguito della sospensione della leva obbligatoria ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226» e n. 2008/62218 del 18.3.2008, recante: «Invio delle liste di leva al Ministero della Difesa».
DL 30.6.2005, n. 115, convertito in legge 17.8.2005, n. 168. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative. Articoli 12 e 13.
Legge 23.8.2004, n. 226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
D.LGS. 8.5.2001, n. 215. Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331.
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel comune;
i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.