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Notificazione di atti

Descrizione

Con la notificazione il messo comunale, o agente notificatore, porta un atto nella legale conoscenza del destinatario.

La notifica si perfeziona in momenti distinti, ossia

  • Per il mittente, o notificante: al momento della consegna del plico al messo comunale
  • Per il destinatario: dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto

Si ha legale conoscenza dell’atto da parte del destinatario quando il messo ha compiuto tutte le azioni che era tenuto a compiere e, quando previsto, è trascorso il periodo di tempo, fissato per legge, dall’eventuale deposito dell’atto nella casa comunale o dall’affissione all’albo comunale dell’avviso recante la notizia di tale deposito.

Tipicamente il messo comunale compie le seguenti azioni per eseguire la notifica:

  • Consegna l’atto nelle mani del destinatario (se questi rifiuta, la notificazione si considera ugualmente fatta nelle sue mani), oppure
  • Consegna l’atto nelle mani di altra persona avente titolo (consegnatario), oppure
  • Deposita l’atto nella casa comunale. Di ciò viene data notizia mediante, a seconda dei casi, comunicazione individuale [1] o avviso pubblico [2] nei modi di legge, oppure
  • Deposita l’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita o, se anche questa è ignota, al pubblico ministero [3]

A notifica regolarmente avvenuta, sulla base della relazione redatta e sottoscritta dal messo comunale (relata di notifica), si presume che l’atto sia stato perfettamente portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario, restando giuridicamente irrilevante l’eventuale mancata effettiva conoscenza dell’atto stesso.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Il messo comunale può chiedere la sottoscrizione dell’atto o di una ricevuta di presa consegna dell’atto. Si tratta di una semplice firma per ricevuta, non si rischia nulla.

La firma è, invece, obbligatoria in caso di notifica di atti finanziari. La firma non impedisce di fare eventuale ricorso, nei tempi e nei modi previsti nell’atto. La firma è altresì obbligatoria nel caso di notifica di un atto al portiere o vicino di casa.

A chi rivolgersi

Rivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino

  • Messo comunale
    piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

    Stefania Bartkowiak, telefono n. 059.899411
    messo.comunale@comune.campogalliano.mo.it

    orari:
    • 8.00-14.00, dal lunedì al venerdì (chiuso il giovedì)
    • 9.00-12.30, sabato

Tempi

Le notifiche avvengono dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (art. 147, cpc, sostituito dall’art. 2, legge 28.12.2005, n. 263). Qualora la notifica non avvenga in tali orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere. Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, il messo comunale dovrà ritornare sul posto rispettando i tempi stabiliti per le notificazioni.

Decorrenza (art. 149, cpc)

  • Per il notificante, la notifica decorre dalla consegna del plico al messo
  • Per il destinatario, dal momento in cui egli ha legale conoscenza dell’atto. Questo significa che la notifica di un atto produce i suoi effetti dal momento della sua consegna nelle mani del destinatario, anche se questo si rifiuti di ricevere l’atto (art. 138 cpc). In caso di assenza momentanea del destinatario, la notifica produce i suoi effetti al momento della consegna dell’atto nelle mani delle persone legittimate al ritiro (art. 139 cpc). Nel caso di assenza, incapacità o rifiuto delle persone legittimate al ritiro, il messo depositerà l’atto nella casa comunale informandone il destinatario con raccomandata AR; il tal caso la notifica produrrà i suoi effetti dal 10.mo giorno successivo all’invio della raccomandata o, se antecedente, dalla data di ricevimento della stessa (sentenza Corte costituzionale n. 3 del 14.1.2010 - Cass. civ. (Ord.), Sez. unite, 13.1.2005, n. 458). Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, l’atto produrrà i suoi effetti il 20.mo giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la casa comunale.
È utile sapere che...
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010. L’articolo 140 del cod. proc. civ. è illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
  • Legge 27.12.2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
    Articoli 158 e seguenti.
  • DM finanze 3.10.2006. Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali.
  • Ordinanza della Corte di cassazione n. 458 del 13.1.2005. La notificazione nei confronti del destinatario effettuata ai sensi dell’articolo 140 del cod. proc. civ. si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civile.
  • DLGS 30.6.2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. Disponibile anche qui. Articolo 174.
  • D.LGS. 8.8.2000, n. 267. Testo unico degli enti locali. Disponibile anche qui e qui.
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Articolo 15-bis.
  • Legge 3.8.1999, n. 265. Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Articolo 10
  • D.LGS. 12.2.1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Articolo 3.
  • DLGS 31.12.1992, n. 546. Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Art. 16
  • Legge 20.11.1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
  • DPR 29.9.1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Articolo 26.
  • DPR 29.9.1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Articolo 60.
  • DPR 5.1.1967, n. 200. Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Articoli 30 e 75
  • RD n. 1443 del 28.10.1940. Codice di procedura civile. Articoli 137 e seguenti.
  • RD 14.4.1910, n. 639. Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Giovedì, 19 aprile 2012

Note

[1] Quando si tratti di atto amministrativo (non finanziario) e, per l’irreperibilità o l’incapacità o il rifiuto degli aventi titolo, esso venga depositato nella casa comunale, la notifica si ha per eseguita con l’affissione di avviso di deposito alla porta di abitazione, ufficio o azienda del destinatario e l’avvenuta spedizione di raccomandata a.r. recante la notizia di detto deposito (articolo 140 del codice di procedura civile e articolo 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).

[2] Quando, per l’irreperibilità o l’incapacità o il rifiuto degli aventi titolo, l’atto venga depositato nella casa comunale, la notifica si ha per eseguita
- se trattasi di cartella di pagamento (articolo 26 del DPR n. 602 del 1973), nel giorno successivo
- se trattasi di altro atto finanziario (articolo 60, lettera E, del DPR n. 600 del 1973), nell’ottavo giorno successivo
all’affissione all’albo comunale dell’avviso recante la notizia del deposito.

[3] Quando, per ignota residenza, dimora e domicilio del destinatario, l’atto venga depositato nella casa comunale dell’ultima residenza o, se ignota, in quella di nascita o, se anche questa ignota, venga consegnato in copia al pubblico ministero, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute tali formalità (articolo 143 del codice di procedura civile).

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