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Notificazione di atti
DescrizioneCon la notificazione il messo comunale, o agente notificatore, porta un atto nella legale conoscenza del destinatario.
La notifica si perfeziona in momenti distinti, ossia
Si ha legale conoscenza dell’atto da parte del destinatario quando il messo ha compiuto tutte le azioni che era tenuto a compiere e, quando previsto, è trascorso il periodo di tempo, fissato per legge, dall’eventuale deposito dell’atto nella casa comunale o dall’affissione all’albo comunale dell’avviso recante la notizia di tale deposito.
Tipicamente il messo comunale compie le seguenti azioni per eseguire la notifica:
A notifica regolarmente avvenuta, sulla base della relazione redatta e sottoscritta dal messo comunale (relata di notifica), si presume che l’atto sia stato perfettamente portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario, restando giuridicamente irrilevante l’eventuale mancata effettiva conoscenza dell’atto stesso.
Requisiti d’accesso
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Adempimenti e costi a carico dell’interessatoIl messo comunale può chiedere la sottoscrizione dell’atto o di una ricevuta di presa consegna dell’atto. Si tratta di una semplice firma per ricevuta, non si rischia nulla.
La firma è, invece, obbligatoria in caso di notifica di atti finanziari. La firma non impedisce di fare eventuale ricorso, nei tempi e nei modi previsti nell’atto. La firma è altresì obbligatoria nel caso di notifica di un atto al portiere o vicino di casa.
A chi rivolgersiRivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino
TempiLe notifiche avvengono dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (art. 147, cpc, sostituito dall’art. 2, legge 28.12.2005, n. 263). Qualora la notifica non avvenga in tali orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere. Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, il messo comunale dovrà ritornare sul posto rispettando i tempi stabiliti per le notificazioni.
Decorrenza (art. 149, cpc)
È utile sapere che...
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamentoGiovedì, 19 aprile 2012
Note[1] Quando si tratti di atto amministrativo (non finanziario) e, per l’irreperibilità o l’incapacità o il rifiuto degli aventi titolo, esso venga depositato nella casa comunale, la notifica si ha per eseguita con l’affissione di avviso di deposito alla porta di abitazione, ufficio o azienda del destinatario e l’avvenuta spedizione di raccomandata a.r. recante la notizia di detto deposito (articolo 140 del codice di procedura civile e articolo 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
[2] Quando, per l’irreperibilità o l’incapacità o il rifiuto degli aventi titolo, l’atto venga depositato nella casa comunale, la notifica si ha per eseguita
- se trattasi di cartella di pagamento (articolo 26 del DPR n. 602 del 1973), nel giorno successivo
- se trattasi di altro atto finanziario (articolo 60, lettera E, del DPR n. 600 del 1973), nell’ottavo giorno successivo
all’affissione all’albo comunale dell’avviso recante la notizia del deposito.
[3] Quando, per ignota residenza, dimora e domicilio del destinatario, l’atto venga depositato nella casa comunale dell’ultima residenza o, se ignota, in quella di nascita o, se anche questa ignota, venga consegnato in copia al pubblico ministero, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute tali formalità (articolo 143 del codice di procedura civile).






