L’autenticazione, totale o parziale, di un documento consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.
Requisiti d’accesso
Nessun requisito previsto per l’utente.
Modulistica da utilizzare
Nessun modulo previsto per l’utente.
Documenti da presentare o allegare
L’interessato deve:
Produrre l’originale del documento e copia dello stesso
Esibire un valido documento di riconoscimento
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
L’interessato deve:
Presentarsi allo sportello munito sia del documento originale sia di una fotocopia dello stesso
Dichiarare l’uso del documento
Produrre le marche da bollo eventualmente dovute
Nessun altro adempimento è richiesto, salvo quelli previsti per specifici procedimenti.
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
(*) Nel periodo estivo (luglio-agosto) chiusura anticipata alle ore 13.00
Tempi
Rilascio immediato.
È utile sapere che...
L’autenticazione delle copie può essere fatta:
Dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento
Da un notaio, cancelliere, segretario comunale
Da altro funzionario incaricato dal sindaco
Dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, nei casi in cui l’interessato debba presentare la copia autentica alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi. In tali casi:
L’autenticazione avviene su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente
La copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso
Dallo stesso interessato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che può essere apposta in calce alla copia stessa) riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
Per autenticare copie di documenti quali registro Iva fatture emesse, occorre presentare l’originale di detti documenti (se si tratta di registri che non riportano più la vidimazione, come quelli conservati negli archivi informatici, è necessario che le stampe siano timbrate o firmarte in originale oppure che il richiedente dichiari per iscritto che quello che esibisce è il documento originale (es: «dichiaro che il documento presentato in data odierna al Comune di Campogalliano per ottenerne da questi l’autenticazione di copia ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445 del 2000, è l’originale del...» segue descrizione documento). Confronta con questa pagina e con questa pagina (disponibile anche qui).
Il comune non può autenticare copie di documenti da presentare per l’esercizio dell’attività giurisdizionale (per esempio: contenziosi fra privati, cause, decreti ingiuntivi).
L’autenticazione di copie di documenti è soggetta all’imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge (es.: concorsi pubblici, pensioni, pratiche per la leva militare, atti relativi al volontariato, pratiche relative a contributi agricoli e danni all’agricoltura, ecc.).
Modalità alternative all’autenticazione di copie (articolo 19 del DPR n. 445 del 2000).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. La citata dichiarazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto o documento.
NON sono autenticabili le fotografie, gli atti e copie di documento già resi conformi all’originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
Circolare Min. interno n. 9/2004 del 26.2.2004. Quesito interpretativo-applicativo in ordine all’art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente all’attestazione di conformità di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa esibizione dell’originale.
DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.