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Carta d’identità cartacea - rilascio - rinnovo

Descrizione

La carta di identità è un documento di identificazione ai fini di polizia. Quanto indicato nella presente scheda si riferisce a

  • Rilascio
  • Rinnovo, ossia rilascio di una nuova carta d’identità per scadenza della precedente
  • Duplicato, limitato ai casi di smarrimento, furto e deterioramento (come da comunicato ministeriale)

Novità

  • Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (articolo 3, comma 2, RD n. 773 del 1931 e articolo 3, comma 3, DL 30.12.2009 n. 194).
  • La carta d’identità può contenere anche l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte (articolo 3, comma 3, RD n. 773 del 1931).

Requisiti d’accesso
  • Età non inferiore a 15 anni
  • Residenza nel comune. Per gravi e comprovati motivi (non turistici) la residenza non è richiesta, ma in tal caso occorre il nulla-osta del comune di residenza
  • In caso di carta d’identità valida per l’espatrio, quindi solo per cittadini italiani: immunità dalle condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto [2]
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
  • Carta d’identità dell’interessato, scaduta o in scadenza
  • Documento di identità o equipollente, per l’identificazione dell’interessato qualora questi non sia conosciuto dal funzionario che rilascia il documento [3]
  • Per gli stranieri (extracomunitari): carta o permesso di soggiorno non scaduti
  • N. 3 fotografie formato tessera, recenti, a mezzo busto, senza cappello, con sfondo chiaro [1]
  • L’eventuale carta di identità scaduta ovvero danneggiata
  • L’eventuale denuncia di furto/smarrimento presentata all’autorità di pubblica sicurezza (polizia o carabinieri)
Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Occorre rendere le dichiarazioni previste nell’apposito modulo. In particolare, qualora l’interessato intenda chiedere il rilascio di una carta d’identità valida per l’espatrio, dovrà dichiarare di NON trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto [2].

I minori di anni 18 devono presentarsi allo sportello accompagnati da

  • in caso di carta di identità valida per l’espatrio (non riguarda i cittadini stranieri): entrambi i genitori per identificare l’interessato e firmare il consenso per l’espatrio;
  • in caso di carta di identità NON valida per l’espatrio: un genitore per identificare l’interessato.

Gli interdetti devono presentarsi allo sportello accompagnati dal tutore per identificare l’interessato e firmare l’eventuale consenso per l’espatrio.

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

telefono

  • 059/899404 Andrea Bacchelli
  • 059/899420 Enrico Sighinolfi
  • 059/899401 Daniela Roncaglia
  • 059/899403 Giovanna Rossi
  • 059/899405 Silvia Ricchetti
  • 059/899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059/899430

email facile@comune.campogalliano.mo.it

 

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

Di norma, il rilascio è immediato. Per i non residenti, da 3 a 15 giorni, salvi ritardi da addebitare all’ente terzo.

Altre informazioni

La carta d’identità rilasciata o rinnovata dal 26.6.2008 in poi è valida 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il documento può essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza (articolo 36, DPR n. 445 del 2000).

In caso di cambio di residenza la carta d’identità non deve essere rinnovata né aggiornata (circolare Prefettura di Modena del 30.9.1992, n. 1760/92).

Nel documento viene omessa l’indicazione dello stato civile, salvo specifica richiesta dell’interessato (circolare Ministero dell’interno 13.9.1996, n. 09605006-15100/4571) e la professione (circolare Prefettura di Modena 21.11.2005, n. 0016409/2005/Area 2).

La carta d’identità non viene plastificata al fine di non vanificarne le caratteristiche antifalsificazione e anticontraffazione (circolare Min. interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).

Per i maggiorenni la carta di identità è valida come documento per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’articolo 3 della legge n. 1185 del 1967 (secondo uno stampato che viene fatto compilare al richiedente). Per i minori di età (dai 15 ai 18 anni) e per gli interdetti, invece, può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso, rispettivamente, di entrambi i genitori o del tutore i quali, a tal fine, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra.

I soggetti inabili impossibilitati a recarsi presso gli sportelli comunali possono chiedere che un funzionario comunale si rechi presso il loro domicilio dove saranno espletate le formalità e rilasciato il documento finale.

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero) può chiedere il rilascio della carta d’identità all’anagrafe comunale oppure presso l’autorità consolare italiana, competente per territorio estero di residenza.

Gli stati che riconoscono la carta d’identità ai fini dell’ingresso sono i seguenti:

  • Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto (solo viaggio turistico organizzato), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bratagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco (solo per viaggio turistico organizzato), Monaco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,Tunisia (solo per viaggio turistico organizzato), Turchia (solo per viaggio turistico organizzato), Ungheria.
Confronta l’elenco dei paesi con quello pubblicato a questa pagina: paesi del Consiglio d’Europa.

Sono documenti equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (articolo 35 del DPR n. 445 del 2000).

Confronta le informazioni di cui sopra con quelle pubblicate in questa pagina:
www.comune.parma.it.

Riferimenti normativi
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Mercoledì, 4 agosto 2010

Note

[1] Per le caratteristiche che devono avere le fotografie, consultare la circolare Min. interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5.12.2005 o questo documento.

[2] Articolo 3 della legge n. 1185 del 1967

«Non possono ottenere il passaporto:

  1. coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
  2. i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;
  3. ...
  4. coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
  5. coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
  6. ...
  7. coloro che, essendo residenti all’estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell’anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all’obbligo del servizio militare.»

[3] È esclusa per il funzionario la possibilità di identificare l’interessato tramite testimoni, modalità che non garantisce l’assoluta neutralità ed oggettività degli accertamenti, i quali devono essere rigorosi. In caso di necessità, ossia qualora l’interessato sia sprovvisto di altri documenti di identità o equipollenti, anche scaduti, e non siano disponibili vecchi cartellini, l’identificazione avviene a mezzo degli organi di polizia (circolare prefettizia n. 8544 del 3.6.2010).

Comune di Campogalliano