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Carta d’identità cartacea - rilascio - rinnovo
La carta di identità è un documento di identificazione ai fini di polizia. Quanto indicato nella presente scheda si riferisce a
Novità
Occorre rendere le dichiarazioni previste nell’apposito modulo. In particolare, qualora l’interessato intenda chiedere il rilascio di una carta d’identità valida per l’espatrio, dovrà dichiarare di NON trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto [2].
I minori di anni 18 devono presentarsi allo sportello accompagnati da
Gli interdetti devono presentarsi allo sportello accompagnati dal tutore per identificare l’interessato e firmare l’eventuale consenso per l’espatrio.
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
telefono
|
telefax 059/899430 email facile@comune.campogalliano.mo.it
orari
|
Di norma, il rilascio è immediato. Per i non residenti, da 3 a 15 giorni, salvi ritardi da addebitare all’ente terzo.
La carta d’identità rilasciata o rinnovata dal 26.6.2008 in poi è valida 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il documento può essere rinnovato 180 giorni prima della scadenza (articolo 36, DPR n. 445 del 2000).
In caso di cambio di residenza la carta d’identità non deve essere rinnovata né aggiornata (circolare Prefettura di Modena del 30.9.1992, n. 1760/92).
Nel documento viene omessa l’indicazione dello stato civile, salvo specifica richiesta dell’interessato (circolare Ministero dell’interno 13.9.1996, n. 09605006-15100/4571) e la professione (circolare Prefettura di Modena 21.11.2005, n. 0016409/2005/Area 2).
La carta d’identità non viene plastificata al fine di non vanificarne le caratteristiche antifalsificazione e anticontraffazione (circolare Min. interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994).
Per i maggiorenni la carta di identità è valida come documento per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’articolo 3 della legge n. 1185 del 1967 (secondo uno stampato che viene fatto compilare al richiedente). Per i minori di età (dai 15 ai 18 anni) e per gli interdetti, invece, può essere resa valida per l’espatrio con l’assenso, rispettivamente, di entrambi i genitori o del tutore i quali, a tal fine, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui sopra.
I soggetti inabili impossibilitati a recarsi presso gli sportelli comunali possono chiedere che un funzionario comunale si rechi presso il loro domicilio dove saranno espletate le formalità e rilasciato il documento finale.
Il cittadino italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero) può chiedere il rilascio della carta d’identità all’anagrafe comunale oppure presso l’autorità consolare italiana, competente per territorio estero di residenza.
Gli stati che riconoscono la carta d’identità ai fini dell’ingresso sono i seguenti:
Sono documenti equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (articolo 35 del DPR n. 445 del 2000).
Confronta le informazioni di cui sopra con quelle pubblicate in questa pagina:
www.comune.parma.it.
Mercoledì, 4 agosto 2010
[1] Per le caratteristiche che devono avere le fotografie, consultare la circolare Min. interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5.12.2005 o questo documento.
[2] Articolo 3 della legge n. 1185 del 1967
«Non possono ottenere il passaporto:
[3] È esclusa per il funzionario la possibilità di identificare l’interessato tramite testimoni, modalità che non garantisce l’assoluta neutralità ed oggettività degli accertamenti, i quali devono essere rigorosi. In caso di necessità, ossia qualora l’interessato sia sprovvisto di altri documenti di identità o equipollenti, anche scaduti, e non siano disponibili vecchi cartellini, l’identificazione avviene a mezzo degli organi di polizia (circolare prefettizia n. 8544 del 3.6.2010).





