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Procedimento
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Cessione di fabbricato - comunicazione

Descrizione

Chi cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile,

  • L’esatta ubicazione dell’immobile
  • Le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene
  • Gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario

La comunicazione è dovuta indipendentemente dalla nazionalità della persona cui si cede il fabbricato.

Requisiti d’accesso
  • Proprietà o disponibilità, a qualsiasi titolo, di un immobile sito in Campogalliano.
Modulistica da utilizzare

Modello di comunicazione di cessione di fabbricato

Documenti da presentare o allegare
  • Comunicazione di cessione di fabbricato, sottoscritta dal cedente, in 4 esemplari
    • Uno per il Comune
    • Uno per la Questura
    • Uno per i Carabinieri
    • Uno per chi presenta la comunicazione allo sportello (sarà restituito col timbro protocollo, come ricevuta)
  • Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (cedente), se la comunicazione non è firmata in presenza del dipendente addetto
Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Nessuno, oltre a quello di presentare la comunicazione.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

telefono

  • 059/899404 Andrea Bacchelli
  • 059/899420 Enrico Sighinolfi
  • 059/899401 Daniela Roncaglia
  • 059/899403 Giovanna Rossi
  • 059/899405 Silvia Ricchetti
  • 059/899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059/899430

email facile@comune.campogalliano.mo.it

 

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali.

Rilascio di ricevuta: immediato.

Altre informazioni

La comunicazione all’autorità di P.S. di alloggio dato a stranieri e quella dei mutamenti nella disponibilità ed uso di immobili hanno diverso contenuto e funzione. Ciò non comporta, in caso di affitto (o cessione) di immobili a stranieri, la duplicità di comunicazione a condizione che la stessa sia comprensiva di ogni elemento che le due norme prescrivono (Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 14325 del 19.12.1986). A tale proposito vedasi anche: Sovrapponibilità della comunicazione di cessione di fabbricato con quella di ospitalità di cittadino straniero.

Comunicazioni di cessione di fabbricato e di ospitalità di cittadino straniero sul sito della Polizia di Stato

La comunicazione di ospitalità di cittadino straniero va presentata per ciascuna persona ospitata

La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) all’autorità locale di pubblica sicurezza (commissariato di p.s. o, ove questo manchi, al sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. A tale scopo il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.

Quanto al termine entro il quale il cedente deve provvedere alla comunicazione, si deve tenere conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile (passaggio chiavi), e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.

In caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, la comunicazione non deve essere ripetuta.

Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Nel caso di assegnazione di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), l’obbligo di comunicare alla locale autorità di p.s. la cessione degli immobili ... grava sugli Istituti Autonomi delle Case Popolari, considerato che sono essi a cedere agli assegnatari, con la locazione, l’uso esclusivo degli immobili, essendo demandata ai comuni - per effetto del trasferimento di funzioni operato ai sensi degli art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la sola fase dell’assegnazione, di carattere pubblicistico, senza che sia venuto meno, in conseguenza di detto trasferimento, il potere degli Istituti di gestione degli alloggi stessi (Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 7119 del 29-03-2006, I.A.C.P. Messina c. Comune di S. Angelo)

Riferimenti normativi
Schede correlate
Ultimo aggiornamento

Mercoledì, 11 agosto 2010

Comune di Campogalliano