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Cessione di fabbricato - comunicazione
DescrizioneChi cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile,
La comunicazione all’autorità di P.S. di alloggio dato a stranieri e quella dei mutamenti nella disponibilità ed uso di immobili hanno diverso contenuto e funzione. Ciò non comporta, in caso di affitto (o cessione) di immobili a stranieri, la duplicità di comunicazione a condizione che la stessa sia comprensiva di ogni elemento che le due norme prescrivono (Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 14325 del 19.12.1986). A tale proposito vedasi anche: Sovrapponibilità della comunicazione di cessione di fabbricato con quella di ospitalità di cittadino straniero.
La violazione delle disposizioni che prevedono la comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 103 a 1.549 euro. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l’immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune.
Requisiti d’accesso
Modulistica da utilizzareModello di comunicazione di cessione di fabbricato
Documenti da presentare o allegare
Adempimenti e costi a carico dell’interessatoNessuno, oltre a quello di presentare la comunicazione.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
A chi rivolgersiRivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
telefono
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telefax 059.899430 email facile@comune.campogalliano.mo.it
orari
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TempiLa comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali.
Rilascio di ricevuta: immediato.
È utile sapere che...Approfondimento disponibile su www.marchirolo.org (anche qui)
La comunicazione è dovuta indipendentemente dalla nazionalità della persona cui si cede il fabbricato.
Domanda: E’ vero che la dichiarazione di cessione fabbricato può essere trasmessa anche in via telematica all’Agenzia delle entrate?
Risposta: L’articolo 1, commi 344 e 345 della legge 311/2004, finanziaria 2005, aveva previsto che il cedente potesse compilare, in formato elettronico, la comunicazione di cessione del fabbricato inoltrandola, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate. Senonché, l’articolo 4 del successivo DL 14 marzo 2005, n. 35 — convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 — ha stabilito che all’articolo 1, comma 344, legge 311/2004 deve essere aggiunto il seguente periodo: Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma. Premesso quanto sopra la nuova modalità di trasmissione della dichiarazione di cessione fabbricato sarà attiva solo allorché il Ministero dell’interno e l’Agenzia delle entrate avranno approvato il modello telematico della comunicazione, per ora ancora non disponibile.
La comunicazione di ospitalità di cittadino straniero va presentata per ciascuna persona ospitata
La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) all’autorità locale di pubblica sicurezza (commissariato o, ove questo manchi, al sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. A tale scopo il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.
Quanto al termine entro il quale il cedente deve provvedere alla comunicazione, si deve tenere conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile (passaggio chiavi), e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.
In caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, la comunicazione non deve essere ripetuta.
Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
Nel caso di assegnazione di alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), l’obbligo di comunicare alla locale autorità di p.s. la cessione degli immobili ... grava sugli Istituti Autonomi delle Case Popolari, considerato che sono essi a cedere agli assegnatari, con la locazione, l’uso esclusivo degli immobili, essendo demandata ai comuni - per effetto del trasferimento di funzioni operato ai sensi degli art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - la sola fase dell’assegnazione, di carattere pubblicistico, senza che sia venuto meno, in conseguenza di detto trasferimento, il potere degli Istituti di gestione degli alloggi stessi (Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 7119 del 29-03-2006, I.A.C.P. Messina c. Comune di S. Angelo)
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamentoLunedì, 19 settembre 2011
Note





