Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (dichiarazioni sostitutive)
Descrizione
Le dichiarazioni sostitutive qui descritte sono quelle previste dal DPR n. 445 del 2000 e possono essere di due tipi:
Autocertificazioni: dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti determinati stati, qualità personali e fatti (elenco).
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà NON dirette al comune, la funzione di quest’ultimo è circoscritta all’autenticazione della firma del dichiarante, nei limitati casi in cui questa è espressamente prevista dalla legge (vedansi le Altre informazioni).
Requisiti d’accesso
Nessun requisito particolare è richiesto al dichiarante.
Modulistica da utilizzare
Per le autocertificazioni (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), si consiglia di utilizzare i moduli disponibili a questa pagina oppure i seguenti:
Guida di veicoli. Dichiarazione del soggetto conducente. Modulo da utilizzare quando agli interessati venga ordinato (con verbale che prevede decurtazione di punti dalla patente di guida) di dichiarare chi fosse alla guida del veicolo al momento dell’avvenuta violazione del codice della strada
non possono essere utilizzate in luogo di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
La firma sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) NON deve essere autenticata. Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445 del 2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi:
non possono richiedere atti o certificati in luogo delle relative autocertificazioni; né possono richiederli quando si tratti informazioni attestate in documenti già in loro possesso o che comunque i medesimi enti siano tenuti a certificare;
sono tenute ad acquisire d’ufficio, in luogo delle autocertificazioni, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione pubblica che detiene dette informazioni e degli elementi indispensabili per il loro reperimento.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
quando viene prodotta all’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
quando viene presentata a soggetti diversi dai predetti (pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, va sottoscritta con firma autenticata (eventualmente anche dal dipendente addetto a ricevere la documentazione);
se resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
di una pubblicazione,
di titoli di studio o di servizio,
di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
è conforme all’originale. In tal caso dichiarazione sostitutiva può essere apposta in calce alla copia dell’atto o documento (articoli 19 e 19-bis del DPR n. 445 del 2000).
Ai sensi dell’articolo 74 del DPR n. 445 del 2000, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio:
la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del DPR n. 445 del 2000;
la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.
Per l’uso delle dichiarazioni sostitutive (sia di certificazioni sia di atti di notorietà) da parte di cittadini stranieri, vedasi l’articolo 3 del DPR n. 445 del 2000.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Direttiva ministeriale n. 2 del 20.2.2007 (direttiva Nicolais). Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale. In sintesi: superare le autocertificazioni privilegiando l’acquisizione dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
Legge 11.5.1971, n. 390. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.