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Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (dichiarazioni sostitutive)

Descrizione

Le dichiarazioni sostitutive qui descritte sono quelle previste dal DPR n. 445 del 2000 e possono essere di due tipi:

  • Autocertificazioni: dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti determinati stati, qualità personali e fatti (elenco).
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà NON dirette al comune, la funzione di quest’ultimo è circoscritta all’autenticazione della firma del dichiarante, nei limitati casi in cui questa è espressamente prevista dalla legge (vedansi le Altre informazioni).

Requisiti d’accesso

Nessun requisito particolare è richiesto al dichiarante.

Modulistica da utilizzare

Per le autocertificazioni (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), si consiglia di utilizzare i moduli disponibili a questa pagina oppure i seguenti:

Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del DPR n. 445 del 2000) è possibile utilizzare i seguenti modelli:

Altri modelli dal sito ANUSCA a questa pagina: www.anusca.it/SempAmm/Modulistica.htm.

Documenti da presentare o allegare

Un valido documento di identità.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Il dichiarante deve compilare la dichiarazione sostitutiva sui moduli appositamente predisposti e firmarla nei modi di legge.

Nessun altro adempimento è richiesto, salvo quelli previsti per specifici procedimenti.

A chi rivolgersi

Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)

telefono

  • 059.899401 Daniela Roncaglia
  • 059.899420 Maura Benatti
  • 059.899405 Silvia Ricchetti
  • 059.899404 Valentina Scialabba
  • 059.899415 Valentino Casarini (resp.)

telefax 059.899430

email facile@comune.campogalliano.mo.it

 

orari

  • 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì
  • chiuso il giovedì
    possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
  • 9.00-12.30 il sabato

Tempi

Rilascio immediato.

È utile sapere che...

Autocertificazione.

Le dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà)

  • hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
  • sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, a meno che all’autenticazione della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si provveda come descritto dall’articolo 21, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 (per esempio, richiedendola al pubblico ufficiale in comune - in tal caso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, l’autenticazione della firma è soggetta al bollo);
  • non possono essere utilizzate in luogo di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

La firma sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) NON deve essere autenticata. Ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445 del 2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi:

  • non possono richiedere atti o certificati in luogo delle relative autocertificazioni; né possono richiederli quando si tratti informazioni attestate in documenti già in loro possesso o che comunque i medesimi enti siano tenuti a certificare;
  • sono tenute ad acquisire d’ufficio, in luogo delle autocertificazioni, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione pubblica che detiene dette informazioni e degli elementi indispensabili per il loro reperimento.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • quando viene prodotta all’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • quando viene presentata a soggetti diversi dai predetti (pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, va sottoscritta con firma autenticata (eventualmente anche dal dipendente addetto a ricevere la documentazione);
  • se resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
  • può riguardare anche il fatto che la copia
    • di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
    • di una pubblicazione,
    • di titoli di studio o di servizio,
    • di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
    è conforme all’originale. In tal caso dichiarazione sostitutiva può essere apposta in calce alla copia dell’atto o documento (articoli 19 e 19-bis del DPR n. 445 del 2000).

Ai sensi dell’articolo 74 del DPR n. 445 del 2000, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio:

  • la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del DPR n. 445 del 2000;
  • la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445 del 2000, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
  • il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
  • la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.

Per l’uso delle dichiarazioni sostitutive (sia di certificazioni sia di atti di notorietà) da parte di cittadini stranieri, vedasi l’articolo 3 del DPR n. 445 del 2000.

Ulteriori informazioni alle seguenti pagine:

Il testo unico sulla documentazione amministrativa - Autenticazioni di sottoscrizione e di copie

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
  • Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
  • Direttiva ministeriale n. 2 del 20.2.2007 (direttiva Nicolais). Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale. In sintesi: superare le autocertificazioni privilegiando l’acquisizione dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
  • Circolare Min. interno prot. N. 25000/1E20/00100930. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  • DPR 26.10.1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo. Disponibile anche qui
  • Legge 11.5.1971, n. 390. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.
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Ultimo aggiornamento

Sabato, 24 dicembre 2011

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