Rilascio della licenza di pesca di tipo B [1] a pescatori dilettanti. La licenza di pesca vale 6 anni dalla data del rilascio.
Il versamento delle tasse e soprattasse è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo. Alla scadenza del primo anno, e così per ogni anno successivo, chi intende utilizzare la licenza, deve provvedere al versamento della tassa regionale.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l’uso della sola canna.
La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale.
Requisiti d’accesso
Residenza nel comune o iscrizione all’AIRE del comune di Campogalliano
Se l’interessato è minore di anni 18: assenso di entrambi i genitori o del tutore legale
Per i cittadini NON italiani: regolarità del soggiorno in Italia
Eventuale licenza di pesca scaduta o denuncia di furto/smarrimento (nel caso di smarrimento, basta una dichiarazione sostitutiva [3])
Ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Restituire al comune l’eventuale licenza di pesca scaduta e/o l’eventuale denuncia di furto/smarrimento
Versare l’importo di € 22,72 a titolo di tassa e sopratassa regionale [2] sul conto corrente postale n. 116400 intestato alla Regione Emilia Romagna - Tasse concessioni regionali
Produrre n. 2 fotografie formato tessera, uguali e recenti
Produrre n. 2 marche da bollo da € 14,62 cadauna (una per l’istanza e una per la licenza)
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
chiuso il giovedì possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
9.00-12.30 il sabato
Tempi
Tempo massimo per il rilascio: 5 giorni. Compatibilmente con le esigenze d’ufficio, il rilascio può essere immediato (alcuni minuti).
È utile sapere che...
Per il ritiro della licenza l’interessato può fare delega scritta a terzi (deliberazione Giunta regionale n. 984 del 20.3.1979).
Casi particolari
Smarrimento o distruzione In tali casi non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa. Vedasi il D.LSG. n. 230 del 1991, n. 18 della tariffa.
Cittadino straniero provvisoriamente domiciliato presso un comune dell’Emilia-Romagna In tal caso viene rilasciata la licenza di tipo B, sul modello 1/M o 1/CE, nella quale dovranno essere specificati sia il domicilio provvisorio che la residenza nel paese di provenienza (Circolare Regione Emilia-Romagna prot. n. 3385 del 16.10.1997).
Regolamento regionale 16.8.1993, n. 29. Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna.
DLGS 22.6.1991, n. 230. Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.
[1] La licenza di tipo B autorizza i pescatori dilettanti all’esercizio della pesca nelle acque interne con l’uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello armate con uno o più ami, lenza a mano, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera. Autorizza, inoltre, l’esercizio della pesca ricreativa con bilancione e bilancia delle misure e con le modalità indicate dalla Regione, nonché la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
[2] L’importo di € 22,72 corrispondente alle vecchie 44.000 lire, comprende 31.000 lire di tassa e 13.000 lire di sopratassa. Vedasi il D.LSG. n. 230 del 1991, n. 18 della tariffa.
[3] In base all’art. 47, comma 4, del DPR n. 445 del 2000, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.