Ospitalità in favore di cittadino straniero - comunicazione
Descrizione
Chi, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero[1] o apolide, anche se parente o affine, oppure gli cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, indipendentemente dalla durata del periodo di ospitalità, entro 48 ore deve comunicare per iscritto i seguenti dati all’autorità locale di pubblica sicurezza
Generalità del denunciante
Generalità dello straniero o apolide
Estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero o apolide
Esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la perosna è alloggiata, ospita o presta servizio
Con riferimento alla cosiddetta regolarizzazione di colf e badanti, la comunicazione di ospitalità dello straniero deve essere presentata dai datori di lavoro entro la data di conclusione del procedimento di emersione dei citati collaboratori, quindi anche oltre le 48 ore di norma. Lo ha chiarito la circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 5714 del 15.9.2009, intervenuta a dirimere gli eventuali dubbi sulla questione della scadenza temporale di questo obbligo formale. Approfondisci la notizia. Leggi la circolare.
Requisiti d’accesso
Proprietà o disponibilità, a qualsiasi titolo, di un bene immobile sito in Campogalliano
Comunicazione di ospitalità a cittadino straniero o apolide, sottoscritta chi ospita, in 4 esemplari
Uno per il Comune
Uno per la Questura
Uno per i Carabinieri
Uno per chi presenta la comunicazione allo sportello (sarà restituito col timbro protocollo, come ricevuta)
Fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (chi ospita), se la comunicazione non è firmata in presenza del dipendente addetto
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Nessuno, oltre a quello di presentare la comunicazione.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
A chi rivolgersi
Rivolgersi a “Facile”, sportello polifunzionale per i cittadini - piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
Quanto al termine entro il quale la persona che ospita deve provvedere alla comunicazione, si deve tenere conto del momento della disponibilità di fatto del bene immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto.
In caso di rinnovo o proroga della disponibilità alla medesima persona, la comunicazione non deve essere ripetuta.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
DLGS 25-7-1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Articolo 7.
[1] La presente scheda si riferisce a stranieri extracomunitari e NON si applica ai cittadini dell’Unione europea (articolo 1, comma 2, D.LGS. n. 286 del 1998).