Proroga del passaporto per un periodo complessivamente non superiore a 10 anni dalla data del rilascio. Il comune inoltra la pratica al commissariato, competente all’adozione del provvedimento finale. Il comune provvede altresì alla consegna del passaporto all’interessato.
Titolarità di un passaporto italiano di durata inferiore a 10 anni
Cittadinanza italiana
Residenza nel comune da parte del richiedente
Tutti gli altri requisiti indicati nella modulistica da utilizzare
Per poter usare il passaporto il minore di 14 anni deve viaggiare in compagnia di un genitore (o di chi ne fa le veci). In alternativa sul passaporto o su una dichiarazione sottoscritta da chi esercita la patria potestà e dall’eventuale affidatario o sottoscritta dal giudice tutelare deve essere stato menzionato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
chiuso il giovedì possibili solo consegna atti al protocollo o denunce di morte all’uff. stato civile
9.00-12.30 il sabato
Tempi
La pratica completa viene inviata al commissariato competente entro 5 giorni [1].
È utile sapere che...
La domanda può essere presentata ai commissariati di pubblica sicurezza o, in mancanza di questi, alla stazione dei carabinieri o agli uffici comunali del luogo ove il richiedente risiede.
[1] La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all’ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione. L’ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento della istruttoria, o rigetta l’istanza, indicando le cause che ostano al rilascio. Ove si renda necessario il completamento dell’istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all’interessato, è prorogato di altri quindici giorni. Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l’ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall’ufficio competente per il rilascio (articolo 8 della legge n. 1185 del 1967).