Informazioni e modulistica sul sito del Ministero dell’interno a questa pagina
Se la domanda di cambiamento appare meritevole di essere presa in considerazione, normalmente il prefetto autorizza l’interessato a fare affiggere all’albo pretorio dei comuni di nascita e di residenza un avviso contenente il sunto della domanda e l’invito, rivolto a chiunque crede di avervi interesse, di fare opposizione alla domanda stessa.
(*) Nel periodo estivo (luglio-agosto) chiusura anticipata alle ore 13.00
Tempi
Chiunque crede di averne interesse, può opporsi entro 30 giorni dall’affissione del sunto della domanda. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’interno.
DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articoli 84 e seguenti.
Circolare Min. interno n. 2 del 26.3.2001. DPR 3.11.2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.5.1997, n. 127.