Ceneri da cremazione - affidamento personale di urna cineraria
Descrizione
Affidamento personale di urna cineraria.
Può riguardare anche ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà del defunto (articolo 6 del regolamento comunale).
Requisiti d’accesso
Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19 del 2004.
Vedasi il paragrafo “Documenti da presentare o allegare”
Gli interessati, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento comunale, devono produrre
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il’verbale di affidamento
L’urna deve essere custodita in apposito manufatto chiudibile e garantito contro ogni profanazione. Il manufatto deve essere collocato in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l’assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal
punto di vista igienico-sanitario.
A chi rivolgersi
Rivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino
Ufficio di stato civile
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
telefono
(*) Nel periodo estivo (luglio-agosto) chiusura anticipata alle ore 13.00
Tempi
Di norma, il rilascio è immediato.
È utile sapere che...
L’affidamento personale di un’urna cineraria deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove l’urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto (articolo 6 del regolamento comunale).
La volontà del defunto può essere espressa attraverso:
Disposizione testamentaria
Dichiarazione autografa
Dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all’atto dell’iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri)
Altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali
La volontà del defunto può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.
È possibile la rinuncia all’affidamento delle ceneri da parte dell’affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. Nell’ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l’affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all’affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. In entrambe le suddette ipotesi, in caso di decesso dell’affidatario le ceneri devono esssere conferite al cimitero comunale.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
Regolamento comunale. Cremazione, affidamento, conservazione e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 18104 del 15.11.2016. Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30.3.2012 "Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 1387/2004".