Il libretto di famiglia internazionale è un documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni) ed altre annotazioni concernenti il matrimonio; inoltre luogo e data di nascita degli eventuali figli ed ulteriori annotazioni che li riguarderanno. Viene aggiornato su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare. È valido in Italia e nella maggior parte degli stati europei.
Le certificazioni contenute nel libretto di famiglia internazionale hanno la stessa validità dei certificati di stato civile rilasciati dall’autorità competente, quindi il libretto può essere presentato in sostituzione dei certificato che contiene.
Requisiti d’accesso
Possono richiedere il libretto due persone che intendano sposarsi, all’atto della richiesta delle pubblicazioni; può essere richiesto anche molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio, ma sempre all’Ufficio di stato civile del comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.
Il libretto di famiglia non può essere rilasciato quando, successivamente al matrimonio, siano intervenuti: separazione di fatto o legale, divorzio, decesso del coniuge.
Può essere richiesto anche tramite il Consolato Italiano del paese dove il cittadino risiede.
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Se si verifica un cambiamento nello stato civile delle persone componenti la famiglia, i titolari del libretto hanno l’obbligo di aggiornarlo.
Possono inoltre aggiornarlo ogni volta che c’è un cambiamento nella situazione familiare.
Il servizio è gratuito.
A chi rivolgersi
Rivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino
Ufficio di stato civile
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
telefono
L’esibizione del libretto internazionale di famiglia è utile ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all’estero, in quanto evita continue richieste di certificati in Italia: per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
D.M. interno 2.6.1979. Modificazione al decreto ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l’istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3, legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
D.M. interno 18.10.1978 [1]. Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Legge 8.7.1977, n. 487. Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.
Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell’art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974
Il Ministro dell’interno
Visto l’art. 3 della legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974;
Visto il testo della predetta convenzione e le riserve formulate dal Governo italiano ai sensi delle lettere a) ed e) dell’art. 17 della convenzione stessa;
Decreta:
1. Il libretto di famiglia intemazionale istituito con la convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 è rilasciato dall’ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o che ha trascritto l’atto di matrimonio celebrato nella forma religiosa o all’estero, unicamente su esemplari conformi al modello annesso al presente decreto.
2. L’ufficiale di stato civile al momento della celebrazione del matrimonio informa gli sposi della possibilità di ottenere il libretto di famiglia internazionale e su loro richiesta provvede alla relativa consegna.
Gli interessati possono richiedere il rilascio del libretto di famiglia internazionale anche successivamente alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione dell’atto.
3. I libretti di famiglia internazionali sono progressivamente numerati a cura del comune.
4. Dell’avvenuto rilascio del libretto di famiglia internazionale è presa nota a margine dell’atto di matrimonio con la seguente dicitura «rilasciato libretto di famiglia internazionale, n. ____ in data ______».
5. Nella casella 19 dell’estratto di matrimonio contenuto nel libretto internazionale di famiglia è indicato, ove risulti, a cura dell’ufficiale di stato civile, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.
6. Il libretto di famiglia internazionale è esente dal bollo. All’atto del rilascio i comuni sono autorizzati ad esigere un diritto fisso per rimborso spese, non superiore a L. 500.
7. In caso di smarrimento o di deterioramento del libretto di famiglia internazionale può essere rilasciato un duplicato con lo stesso numero dell’originale con la dicitura «duplicato».