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Matrimonio - pubblicazione
DescrizionePer pubblicazione di matrimonio qui si intende il procedimento con cui l’ufficiale dello stato civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, “pubblicizzando” l’intenzione degli aspiranti sposi (“promittenti”) con l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
Requisiti d’accesso
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Adempimenti e costi a carico dell’interessatoLa richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (articolo 96 del codice civile).
Produrre una o due marche da bollo da € 14,62 cadauna a seconda che gli sposi risiedano entrambi nel comune o in comuni diversi. Riferimenti...
A chi rivolgersiRivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino
Tempi
È utile sapere che...La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi (articolo 94 del codice civile).
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
La pubblicazione deve stare esposta 8 giorni + 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente (8+3), compiute le pubblicazioni, può essere celebrato il matrimonio.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine, le pubblicazioni si considerano come mai avvenute.
Altre informazioni disponibili a queste pagine: www.semplicesemplice.it - http://urp.comune.bologna.it/.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Schede correlate
Ultimo aggiornamentoLunedì, 11 luglio 2011
Note[1] I cittadini stranieri devono produrre nulla-osta al matrimonio rilasciato dal consolato o dall’ambasciata dello stato di appartenenza, in Italia, in cui si attesti che: «secondo le leggi ... ... ... (dello stato di cui è cittadino), nulla-osta al matrimonio che ... ... ... (nome e cognome), nato/a il ... ... ... a ... ... ..., cittadino/a ... ... ..., residente in ... ... ..., di stato civile ... ... ... (per le donne, in caso di divorzio o vedovanza, specificarne la decorrenza), figlio/a di ... ... ... (nome e cognome del padre) e di ... ... ... (nome e cognome della madre), intende contrarre in Italia con ... ... ... (generalità dell’altro sposo)».
A tal fine si consiglia di contattare il consolato o l’ambasciata competente per conoscere i documenti che devono essere prodotti dal richiedente, per ottenere detto nulla-osta.
La firma del console o dell’ambasciatore deve essere legalizzata in prefettura. Per la legalizzazione produrre una marca da bollo da € 14,62.
Qualora non sia possibile ottenere il citato nulla-osta, consultare questa pagina: www.meltingpot.org.
Per contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio stesso. Tuttavia è ammessa la possibilità di equipollenti del nulla osta qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi (mancata adesione di un nubendo alla religione dell’altro) e costituisca perciò un’arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto di contrarre matrimonio. Fonte www.deaweb.org
[2] I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono indicati nella circolare Min. interno n. 19 del 7.8.2009.






