Il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.
Modulistica da utilizzare
Documenti da presentare o allegare
Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto
Documento di identità personale, valido (in caso di genitore/i non residenti nel comune, si consiglia di presentare la carta d’identità di entrambi, per evitare errori nella redazione dell’atto). Per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
I genitori stranieri, se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
A chi rivolgersi
Rivolgersi allo Sportello polifunzionale per il cittadino
Ufficio di stato civile
piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 41011 Campogalliano (MO)
telefono
Entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita o di residenza
Entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita
Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo i 10 giorni, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’ufficiale dello stato civile deve farne segnalazione al procuratore della repubblica
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate potrebbe NON essere aggiornato)
Circolare Min. interno n. 4/10 del 2010. Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all’estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita.
DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Articoli 30 e seguenti.