Il privato cittadino può accedere ai documenti amministrativi sui quali abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti medesimi (art. 22, legge 241/1990).

 

Procedimento

Il diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990 prevede la possibilità di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

  • Accesso informale (art. 5, DPR 184/2006): richiesta, anche verbale, esaminata immediatamente e senza formalità. È esercitabile qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati.
  • Accesso formale (art. 6, DPR 184/2006): richiesta scritta. È previsto qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati. La domanda viene esaminata e formalmente accolta, differita o respinta.

Requisiti d’accesso

L’interessato deve essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22, legge 241/1990).

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

  • Documento di riconoscimento in corso di validità
  • Eventuale documentazione comprovante il proprio potere rappresentativo

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Indipendentemente dal tipo di accesso - informale o formale - il richiedente deve:

  • Indicare
    • Le proprie generalità
    • Se necessario, il proprio potere rappresentativo
    • Gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione
    • Il proprio interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che è a motivazione della richiesta stessa; ove occorre, il richiedente deve comprovare tale interesse
    • Il tipo di accesso richiesto: sola visione, in copia non autenticata, copia autenticata
  • Produrre le eventuali marche da bollo da € 16,00 da applicare (solo) sulla/e copia del/i documento/i, se richiesta/e conforme/i all’originale (art. 7, comma 7, del regolamento comunale sul diritto di accesso).
  • Pagare il costo delle eventuali fotocopie. Vedasi la scheda: Tariffe per servizi a domanda individuale e servizi diversi.

A chi rivolgersi

La richiesta di accesso, informale o formale, è comunque sempre rivolta al responsabile del procedimento dell’ufficio competente. A quest’ultimo compete ogni decisione in merito.

La richiesta di accesso può comunque essere presentata anche per il tramite dell’Ufficio relazioni con il pubblico

Tempi

30 giorni. Trascorso tale periodo senza risposta, la domanda si intende respinta.

È utile sapere che...

L’ufficio che riceve la richiesta di accesso formale rilascia ricevuta (è sufficiente il timbro di protocollo apposto sul modulo della richiesta).

Il diritto all’accesso è negato qualora dalla divulgazione dei documenti possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche (art. 24, legge 241/1990).

Contro i provvedimenti di diniego, l’interessato può ricorrere al giudice amministrativo (TAR).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, RGDP)
  • Regolamento comunale. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela rispetto al trattamento dei dati personali.
  • DPR 12.4.2006, n. 184. Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
  • DPR 27.6.1992, n. 352. Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • Legge 7.8.1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Note

Per documento amministrativo si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, legge 241/1990).

Sono controinteressati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (art. 22, legge 241/1990).

 

Schede correlate

Accesso agli atti degli uffici demografici (sito web del Comune di Mirandola)

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