Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (iure sanguinis)

Schede correlate

Cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana a straniero neo-diciottenne nato in Italia

Giuramento per acquisto della cittadinanza italiana

Si tratta del riconoscimento della cittadinanza italiana al cittadino straniero discendente da cittadino italiano. La procedura è così volta ad accertare se in capo al cittadino interessato si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. Quella italiana, in quanto discendente di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica prevalentemente un criterio attributivo della cittadinanza (iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. Quella dello stato di nascita, in quanto cittadino nato in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Requisiti d’accesso

  • Occorre che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.
  • Il richiedente deve essere residente nel Comune, se intende chiedere il riconoscimento al Sindaco. Si precisa che il procedimento viene attivato presso questo Comune, a richiesta della persona interessata e non tramite soggetti terzi, solamente dopo avere appurato che la presenza legale della persona sul territorio del Comune di Campogalliano presenta il requisito dell’abitualità, non essendo temporanea e diretta ad ottenere un qualche beneficio. In altri termini, non deve trattarsi di una residenza fittizia. Le istruzioni in merito al procedimento in questione sono contenute nella circolare del Ministero dell’interno K.28.1 dell’8.4.1991 (vedere in questa pagina il paragrafo Riferimenti normativi). Ulteriori informazioni, nonché l’analisi delle singole fattispecie, vengono fornite esclusivamente se ed in quanto sussista la competenza di questo Comune, ossia se il diretto interessati vi risulti legalmente residente.

Documenti da presentare o allegare

Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

  • Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano di nascita
  • Atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
  • Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero
  • Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
  • Certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato; esempio:
    1. avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
    2. avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.

Modulistica da utilizzare

Domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Procedura

L’ufficiale di stato civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis affinché l’interessato possa (eventualmente) essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza.

A chi rivolgersi

Il riconoscimento va chiesto e la documentazione va presentata

  • all’Autorità consolare italiana, se l’interessato è residente all’estero;
  • all’Ufficio di stato civile del proprio comune, se l’interessato è residente in Italia.

È utile sapere che...

Risorse web

- Pagina sulla cittadinanza, dal sito web del Ministero degli esteri

- L’acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia, ai sensi art. 4, comma 2, legge 91/1992 (fonte: https://www.asgi.it)

La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30/12/1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01/01/1948 tale trasmissione potrà avvenire.

I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere in regola con le norme sulla legalizzazione e traduzione.

Atti digitali e apostille. In generale non ci risulta che sia possibile prendere in considerazione atti digitali formati all'estero. Fanno eccezione gli atti di stato civile indicati nella circolare Min. interno n. 77/2022 per la Repubblica Argentina. L’apostille (convenzione de L'Aia del 05/10/1961) elettronica può essere accettata solo se siamo in grado di verificarne l'autenticità e, a tal fine, il paese estero che ha formato redatto l'apostille deve avere messo a disposizione adeguati strumenti. Nel documento Implementation Chart of the e-APP sono elencati gli stati che utilizzano l’e-app ed i link ai quali può essere verificata l’autenticità dell’apostille elettronica apposta su documenti provenienti dai medesimi paesi. Agli atti e documenti formati da autorità estere deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare (italiana all'estero), ovvero da un traduttore ufficiale.

Durata dei certificati. Se l’autorità estera che ha formato l’atto non ne ha dichiarato esplicitamente una validità temporale diversa in base alla legislazione dello stato di appartenenza, l’atto scade dopo 6 mesi dal rilascio se attesta stati, qualità personali e fatti soggetti modificazioni (es. certificato di matrimonio: può essere intervenuto divorzio), altrimenti l’atto ha validità illimitata (es. certificato di nascita, tranne casi particolari quali adozione, riconoscimento tardivo, ecc.).

Rettificazioni/variazioni di nome/cognome. Deve essere documentato che il nome o cognome precedente/i si riferiscono alla medesima persona. La documentazione (certificato di concordanza o simile) deve essere rilasciata dall'autorità che ha disposto la variazione.

Certificato di battesimo. Se la data di nascita dell’avo precede l’istituzione dei registri di stato civile e, quindi, oggettivamente non è possibile ottenere un atto di nascita dell’avo, il certificato di battesimo può essere accettato, a condizione che sia autenticato dalla curia vescovile.

Appuntamento. Gli Uffici anagrafe e di stato civile, inseriti nel Servizio polifunzionale al cittadino "Facile", ricevono di norma solo su appuntamento. L'appuntamento si richiede online o mediante posta elettronica o telefono.

Durata del procedimento. La durata dei procedimenti è indicata a questa pagina.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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