Può riguardare ceneri predentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.

 

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Cremazione di resti mortali ed ossa, a seguito di esumazione/estumulazione

L’affidamento personale di un’urna cineraria viene autorizzata all’ufficiale di stato civile del comune ove l’urna medesima viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto (art. 6, regolamento comunale).

Requisiti d’accesso

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge regionale 19 del 2004.

Vedasi il paragrafo “Documenti da presentare o allegare”

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

  • Documento comprovante la volontà del defunto

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Gli interessati, ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale, devono produrre

  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’istanza
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il’verbale di affidamento

L’urna deve essere custodita in apposito manufatto chiudibile e garantito contro ogni profanazione. Il manufatto deve essere collocato in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l’assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L’affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

Tempi

Di norma, il rilascio è immediato.

È utile sapere che...

La volontà del defunto può essere espressa attraverso:

  • Disposizione testamentaria
  • Dichiarazione autografa
  • Dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all’atto dell’iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri)
  • Altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali

La volontà del defunto può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.

È possibile la rinuncia all’affidamento delle ceneri da parte dell’affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. Nell’ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l’affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all’affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. In entrambe le suddette ipotesi, in caso di decesso dell’affidatario le ceneri devono esssere conferite al cimitero comunale.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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