A Campogalliano dal 1 marzo nuove regole per riscaldamento e circolazione veicoli

 

Per mezzo di un'ordinanza sindacale, il Comune di Campogalliano applica dall'1 marzo 2021 le misure straordinarie previste dal Piano regionale per la qualità dell'aria. Il provvedimento è conseguenza di una delibera della Giunta regionale (15/2/2021) che estende a tutti i Comuni della zona Pianura Ovest e Pianura Est l'applicazione delle misure emergenziali in materia di tutela della qualità dell'aria, prevista attualmente solo per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

 

ll provvedimento prevede, oltre ad allargare il perimetro di azione coinvolgendo 207 comuni dell'intera pianura, un pacchetto di 37 milioni, disponibili nel 2021, per azioni destinate a migliorare la qualità dell’aria. In particolare, è di 16 milioni la quota destinata a promuovere la mobilità sostenibile: percorsi casa lavoro (bike to work, bike sharing, car sharing), potenziamento di rete ciclabile, percorsi sicuri casa-scuola, acquisto di bici e sostituzione dei mezzi più inquinanti della pubblica amministrazione. Altri 3 milioni andranno a sostenere i progetti di forestazione urbana, per valorizzare il contributo delle piante nel dare un taglio agli inquinanti. Sul fronte del riscaldamento, sarà pubblicato un bando da 7 milioni per la rottamazione delle stufe meno efficienti e, in agricoltura, sono in arrivo incentivi fino a 10 milioni volti all’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale per lo spandimento dei reflui e alla copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, che diventerà obbligatoria da ottobre 2022.

 

LE MISURE A CAMPOGALLIANO

 

Mobilità sostenibile

Dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 STOP alla circolazione dei veicoli privati più inquinanti Euro 0 ed Euro 1 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30

 

Riscaldamento e biomasse

 

Dalla data di emanazione della presente ordinanza al 30/04/2021, in tutto il territorio comunale:

 

Divieto di:
 
utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 
installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
 
di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
 
 
Obbligo di:
 
utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
 
E' stabilito inoltre l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
 

Divieto di:

 

utilizzare generatori di calore domestici a biomassa con meno di 4 stelle nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso (attivazione misure emergenziali);

Obbligo di:

 

 ridurre la temperatura di almeno 1 grado negli ambienti di vita riscaldati: max 19 gradi in case, uffici, attività commerciali etc; max 17 gradi nei luoghi che ospitano attività artigianali e industriali

 

Misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

 
Divieto di:
 
 
installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe);
 
Obbligo di:
 
 
chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

 

LEGGI TUTTE LE MISURE E LE RELATIVE DEROGHE

 

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