Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

Art. 4-bis  Relazione di inizio mandato provinciale e comunale

1.  Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

2.  La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

SCARICA IL FILE

Visite: 18

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Statistiche di visita amministrazione trasparente

 Anno  Visitatori unici  Pagine uniche
 2023  4.368  31.921
Torna all'inizio del contenuto