Circolare Ministero dell'interno 26/2/2002 n. 3 Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 Per corrispondere ai numerosi quesiti posti dai comuni, inerenti ai collegamenti informatici tra le anagrafi comunali ed organismi vari, si precisa quanto segue. Com'è noto, l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 28.12.2000 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del d.P.R. 223 del 30.5.1989, il quale prevedeva che i collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, dovessero essere autorizzati dal Ministero dell'interno. A seguito dell'intervenuta abrogazione, pertanto, i comuni provvederanno ad autorizzare, direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati, restando in capo al Ministero dell'interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive integrazioni. Si reputa, però, opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, nella loro veste di ufficiali di governo, sulla necessità che i collegamenti in rete dovranno essere autorizzati a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (leggi n. 1064 del 31.10.1955, n. 184 del 4.5.1983 e n. 675 del 31.12.1996). Infine, si prega di richiamare l'attenzione dei sigg. sindaci, in generale, sul contenuto delle norme di cui al d.P.R. 445/2000, con particolare riferimento all'art. 59, commi 1 e 2, i quali recitano "per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti operanti al di fuori e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato. A tal fine, le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni dei documenti".