Circolare Ministero dell'Interno 18-07-1995, n. 11 - prot. 09503492/15100-2020 OGGETTO: D.P.R. 19-04-1994, n. 575: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida» Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione Il regolamento in oggetto, pubblicato nella G.U. n. 240 del 13.10.1994, ha trasferito le competenze in materia di rilascio e duplicazione della patente di guida dal Ministero dell'interno al Ministero dei trasporti e della navigazione, apportando al contempo modifiche di rilievo alle formalità connesse. In particolare l'art. 3, comma 4 del d.P.R. in questione, devolvendo talune attività finora svolte dalle Prefetture ai Comuni, ha inteso semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. La novità principale consiste nel fatto che al momento del trasferimento di residenza o di abitazione l'utente viene posto in condizione di assolvere contestualmente gli obblighi connessi al possesso della patente di guida. La semplificazione è evidente: l'utente potrà espletare le formalità suddette presso gli Uffici del proprio Comune, fornendo alcune indicazioni relative alla sua condizione di titolarità di patente e dimostrando l'avvenuto versamento dei relativi diritti. In tal modo si realizza un considerevole avvicinamento del servizio al cittadino, che non dovrà più spostarsi nel capoluogo di Provincia, sede della Prefettura, ma bensì in Comune. Ciò premesso, per una migliore operatività degli uffici di anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui inizio è previsto per il 1º ottobre c.a, giusto il disposto dell'art. 2 del d.l. 30 maggio 1995, n. 205, d'intesa con la direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti, si forniscono le seguenti indicazioni. 1. - Adempimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica od al cambio di abitazione All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel Comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel Comune di residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilerà il modello trasmesso in allegato (all. 1) contenente i dati anagrafici dei componenti in possesso di una qualsiasi patente di guida. Nella fase iniziale tale modello sarà riprodotto in fotocopia e, successivamente, verrà messo a disposizione dei Comuni dagli uffici provinciali della motorizzazione civile. Se i trasferimenti, di residenza o di abitazione, riguardano un solo componente la famiglia anagrafica e, quindi, l'uscita dalla stessa, la dichiarazione e la compilazione del modello verranno effettuati dall'interessato. Si precisa che il modello non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione né di apposizione di marche da bollo. Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a stampatello. Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente. Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente, che la conserva unitamente alla patente di guida, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale, in attesa di ricevere il tagliando di cui all'art. 116, comma 11 del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza da Stato estero, non è possibile attivare le procedure indicate in questa circolare, poiché la patente estera deve essere oggetto di conversione in patente italiana secondo le disposizioni vigenti. In caso di variazioni accertate d'ufficio, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche ma altresì a presentare i modelli contenenti i dati relativi ai titolari di patente e l'avvenuto versamento dei diritti dovuti. Per quanto riguarda i senza fissa dimora la procedura può essere applicata soltanto nel caso di riscontrato trasferimento volontario in altro Comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo Comune, e cioè quello eletto a domicilio dall'interessato ovvero quello di nascita. Pertanto soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa dall'interessato sul venire meno della condizione di soggetto senza fissa dimora consistente cioè nel richiedere l'iscrizione anagrafica in un determinato Comune, dovrà procedersi ad applicare la procedura sopra descritta. 1.2. - Effettuazione del versamento dell'importo dovuto ai sensi della legge 870/86 L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i modelli inerenti il possesso della patente di guida verificherà, ai sensi dell'art. 116, comma 11 del codice della strada, come modificato dall'art. 3, comma 4 del d.P.R. 575/94, la regolarità dei versamenti previsti dal punto 2 della tabella 3 allegata alla l. 1 novembre 1986, n. 870 in tema di certificazione della conferma di validità della patente (codice operazione 2A). Tale controllo dovrà essere limitato all'ammontare dell'importo che attualmente è di L. 10.000, da versare nel c.c. postale 9001 per ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente. Nessun controllo dovrà essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe in relazione alla validità della patente, essendo l'uso della stessa rimessa alla responsabilità del titolare. I versamenti potranno essere così effettuati: - un bollettino di c.c. postale prestampato recante una barra obliqua di colore azzurro, in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali M.C.T.C.; - un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di ricevuta e quella di attestazione, da intestare alla direzione generale della motorizzazione civile e t.c., c.c. postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali. Eventuali variazioni in ordine all'importo di cui sopra verranno tempestivamente comunicate dalla competente direzione generale della motorizzazione civile alle amministrazioni comunali. I bollettini di c.c. postale possono essere ritirati sia direttamente dagli utenti presso gli uffici postali che distribuiti dagli uffici comunali i quali provvederanno a ritirarli presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile in quantitativi congrui a coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza. L'attestazione (o le attestazioni) dell'avvenuto versamento, consegnata dall'utente contestualmente al modello (o ai modelli) debitamente compilata, verrà conservata unitamente agli atti della pratica anagrafica. Si precisa che in caso di mancato perfezionamento della pratica migratoria o di cambio di abitazione il dichiarante, salva la responsabilità connessa ad una dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione dei diritti versati dovrà rivolgersi ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile. 2. - Incombenze successive alla dichiarazione di trasferimento di residenza Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il Comune deve comunicare, limitatamente ai componenti il possesso di patente, le informazioni trascritte nei modelli cui si è fatto cenno nei modi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 4 del d.P.R. 575/94. Il Comune può cioè utilizzare tre distinte modalità di trasmissione. La prima è quella telematica. Collegandosi con il centro elaborazione dati della m.c. (ced M.C.T.C.), il Comune può trasmettere, su rete pubblica o attraverso Ancitel e servizi collegati, le informazioni contenute nei moduli, senza dover inoltrare nessun'altra documentazione. É la procedura di trasmissione di gran lunga più efficiente, poiché attraverso i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al Ced M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'articolo 226 del codice della strada, nonché degli artt. 402 e 403 del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i dati relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti. La seconda modalità di trasmissione è quella su supporto magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati su personal computer e poi caricati su floppy disk per la trasmissione al Ced M.C.T.C. secondo il tracciato record che si unisce alla presente (all. 2). In tal caso, onde evitare che per un difetto del supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal Ced M.C.T.C., sarà necessario che al dischetto vengano uniti anche i modelli di cui all'allegato 1. La terza modalità di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non è in realtà prevista dal d.P.R. 575/94, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i Comuni la rende al momento indispensabile. Utilizzando tale modalità i Comuni dovranno trasmettere i modelli compilati dal richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio centrale della direzione generale della motorizzazione civile. 3. - Archiviazione degli atti É evidente che la prima modalità di trasmissione, che prevede l'inoltro dei dati per via telematica, è quella che semplifica in maggior misura l'interconnessione tra le amministrazioni interessate e garantisce elevati standard di efficienza e sicurezza del sistema. Gli altri procedimenti sono stati comunque predisposti nell'intento di rendere sicura anche la trasmissione in forma cartacea o su supporto magnetico delle informazioni cui si è fatto cenno: a tal fine infatti l'Ufficio centrale della direzione generale M.C.T.C. restituisce al Comune tutti i modelli cartacei ed i dischetti da questo trasmessi per riscontro di eventuali irregolarità. La sicurezza del sistema appare poi ulteriormente garantita dalla previsione di una duplice procedura di archiviazione delle notizie disponendo, a tal fine, l'Ufficio centrale della direzione generale M.C.T.C. di supporto ottico e gli uffici comunali di supporto cartaceo o magnetico. 4. - Attivazione numero verde Presso l'Ufficio centrale operativo della direzione generale M.C.T.C. sarà attivato un numero verde al quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi 180 giorni dalla data della dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida. Il numero verde è a carico del Ministero dei trasporti e le telefonate degli utenti sono gratuite. Tale numero è indicato nella parte del modello che viene staccata e consegnata all'utente. Le ss.ll. sono pregate di informare con la massima sollecitudine tutte le amministrazioni comunali onde metterle in grado di organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio della nuova procedura prevista per il 1º ottobre prossimo venturo. Per eventuali chiarimenti inerenti gli aspetti di competenza del Ministero dei trasporti ci si potrà rivolgere alla Direzione generale della motorizzazione civile. Per le problematiche di carattere anagrafico dovrà essere contattato il servizio enti locali di questo Ministero. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.