Circolare Ministero dell'Interno 07-02-1996, n. 2 - prot. 09601060-15100/305 OGGETTO: Ulteriori precisazioni sulle modalità applicative del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 recante: «Norme sull’aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione» "Con circolare Miacel n. 11 del 18 luglio 1995, pubblicata sulla G.U. n. 196 del successivo 23 agosto, sono state fornite le modalità applicative del d.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, relative all'aggiornamento della patente di guida a seguito di cambio di residenza o abitazione. Al riguardo sono state prospettate, dagli uffici di anagrafe, numerose problematiche in relazione alla procedura introdotta dal d.P.R. 575, che sono state oggetto di attento esame da parte di questo Ministero congiuntamente alla Direzione generale della motorizzazione civile. Ciò premesso si forniscono le ulteriori seguenti indicazioni: 1) non è assolutamente ammissibile, come ritenuto da alcuni ufficiali di anagrafe, che in mancanza del versamento del diritto di L. 10.000 non venga dato corso alla pratica anagrafica. Tale assunto non è in alcun modo confortato dalla lettura del d.P.R. 575 e gli ufficiali di anagrafe devono, quindi, attenersi dall'adottare un simile comportamento omissivo, che potrebbe avere riflessi di ordine penale. Pertanto, a fronte di comportamenti ostativi da parte del cittadino a compilare il modello od a versare il diritto, l'ufficiale d'anagrafe compilerà un verbale, che tratterrà agli atti, dal quale risulti tale circostanza e non effettuerà la comunicazione di avvenuta definizione della pratica migratoria all'ufficio centrale della motorizzazione civile, venendo così rimesso alla responsabilità del cittadino di circolare con un documento non aggiornato". Si richiama la responsabile attenzione degli ufficiali d'anagrafe sull'osservanza uniforme di tale disposizione. 2) "Si conferma che non si ravvisa la necessità di far sottoscrivere il modello, che costituisce allegato al modello APR4 di cui porterà lo stesso numero di protocollo e data. Tale semplificazione ha destato delle infondate preoccupazioni da parte di alcuni ufficiali di anagrafe, derivanti anche da modulistiche predisposte da alcune case tipografiche che prevedono addirittura una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato inerente l'avvenuta presentazione della pratica anagrafica. Tale soluzione è particolarmente artificiosa, imponendo problemi di autenticazione e di bollo, con ulteriori oneri a carico del cittadino e possibile rallentamento dei termini di conclusione della pratica migratoria. 3) Le patenti nautiche non sono ricomprese nella procedura in questione, che riguarda solo le patenti di guida di autoveicoli e dei motoveicoli. Ugualmente non costituisce dovere dell'ufficiale d'anagrafe accertare la validità della patente, esulando tale compito dalle competenze degli ufficiali comunali. 4) Perplessità sono sorte in relazione ai cambiamenti di abitazione o di residenza la cui pratica sia stata definita prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 575 ed in relazione ai quali il cittadino non abbia provveduto ad aggiornare l'indirizzo sulla patente. Premesso che tale normativa ha voluto legare l'adempimento dell'aggiornamento della patente all'effettuazione della pratica anagrafica, si conferma che per i cambiamenti antecedenti l'entrata in vigore del d.P.R. 575, che non richiedono l'espletamento di alcuna pratica anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe non ha alcun dovere di provvedere all'aggiornamento della patente. Di conseguenza, il cittadino dovrà recarsi alla competente prefettura per tale adempimento. Anche per le pratiche iniziate prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 575, cioè prima del 2 ottobre 1995, ma definite successivamente, è competente la prefettura e non il Comune. Ciò è chiaramente stabilito dall'articolo 16 del d.P.R. 575 che fa riferimento al momento della dichiarazione resa ai fini anagrafici. Le prefetture sono state già istruite in tal senso dalla competente direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale d'intesa con la direzione generale della motorizzazione civile. Pertanto dovrà essere assolutamente evitato, come già avvenuto in alcuni casi, che il cittadino in tali circostanze non veda accettare la propria istanza da parte degli uffici di prefettura e venga invitato a recarsi in Comune. 5) Il cambio di abitazione nell'ambito dello stesso edificio, quale uno stabile condominiale, ovverosia il cambio di interno ha formato oggetto di forti perplessità sul comportamento da adottarsi da parte degli ufficiali di anagrafe. Nel caso suesposto, si è comunque in presenza di un cambio di abitazione e, pertanto, dovrà essere instaurata la procedura prevista dal d.P.R. 575/94. Nello stesso modo dovrà procedersi nel caso di iscrizione anagrafica allo stesso indirizzo antecedente l'emigrazione da un Comune. 6) In caso di variazione toponomastica, o della numerazione civica, poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non c'è l'instaurazione di alcuna pratica anagrafica e non dovrà essere versato alcun diritto, né compilato ed inviato il modello. Verificandosi tale fattispecie, all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 16 della legge 14.12.1993, n. 537, che il cittadino accluderà alla patente. La trascrizione sulla patente potrà avvenire solo in sede di richiesta di duplicato del documento di guida, da inoltrarsi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile a cura del titolare. Una diversa interpretazione è dovuta all'erronea convinzione che il Comune sia competente comunque all'aggiornamento della patente di guida mentre, al contrario, la variazione è un servizio connesso solamente all'espletamento di una pratica anagrafica che, nei casi in esame, non avviene. 7) Per quanto riguarda gli italiani iscritti o da iscrivere all'Aire, gli ufficiali di anagrafe non dovranno avviare alcuna procedura, poiché l'art. 3, comma 4, del d.P.R. 575 prende in considerazione solo le variazioni anagrafiche nell'ambito dello stesso Comune o tra due Comuni. Qualora il cittadino proveniente dall'estero, titolare di patente italiana, venga iscritto all'Aire di un qualsiasi Comune italiano diverso da quello di emigrazione, ovviamente, si avvierà una pratica anagrafica di immigrazione dall'estero che comporterà l'adozione della procedura prevista dal d.P.R. 575 in quanto si concreta il cambio di residenza tra due Comuni. Si precisa infine che il modello di cui alla precedente circolare Mi.a.c.e.l. n. 11/95, può essere utilizzato anche per il cambio di abitazione". Nel ritenere che le fornite precisazioni possano concorrere ad una più puntuale gestione della nuova procedura instaurata dal d.P.R. 575, si assicura agli ufficiali d'anagrafe la massima collaborazione, sia per la gestione delle posizioni pregresse, e più in particolare perché sia garantita la più assoluta uniformità di comportamento da parte degli uffici comunali, al fine di non creare disagi all'utenza".