Min. Interno - Circ. 18/03/2004 n. 131-b - Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d'identità alle Forze dell'Ordine Ministero dell'Interno Prot. n. 131-b Roma, 18 marzo 2004 OGGETTO: Rilascio elenchi anagrafici - sportello abbonamenti TV SAT - Rilascio fotocopie del cartellino della carta d'identità alle Forze dell'Ordine. Circa la possibilità di rilascio di elenchi anagrafici all'Agenzia delle Entrate - Sportello Abbonamenti TV SAT, che ha assorbito le competenze dell'U.R.A.R. - si riferisce quanto segue. L'art. 34 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, consente il rilascio, anche periodico, di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità. L'art. 37 del medesimo D.P.R. fa divieto, alle persone estranee all'ufficio di anagrafe, di accedere a tale ufficio e di consultare direttamente gli atti anagrafici, escludendo, da detto divieto, le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo di Guardia di Finanza che ne facciano apposita richiesta. Gli stessi soggetti possono essere anche autorizzati dai Comune a collegarsi, tramite terminale, alle anagrafi dotate di elaboratori elettronici. La successiva legge n. 63 del 17.3.1993, all'art. 2, estende la possibilità di attivazione dei collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, o che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica, con l'osservanza dei principi di cui al D.P.C.M. 5.5.1994. Alla luce della normativa suddetta e delle disposizioni dettate a tutela della riservatezza dei dati emanate con leggi n. 1064 del 31.10.1955 (divieto di certificare e rilevare paternità e maternità), n. 184 del 4.5.1983 (adozioni) e n. 196 del 30.6.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando che non è consentito in nessun caso il trasferimento dell'anagrafe presso enti diversi dal Comune, si ritiene che la richiesta di accesso all'archivio dei residenti avanzata dalla TV SAT, potrà essere soddisfatta, di volta in volta, con il rilascio di elenchi e di supporti magnetici contenenti i dati relativi ai suoi abbonati e quelli strettamente necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali affidatigli. A tale proposito, si precisa che in detti elenchi o supporti magnetici, non devono comparire dati quali la professione, il titolo di studio, lo stato civile, il cognome del coniuge, in quanto non necessari all'interesse istituzionale della richiedente stessa. Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla circolare M.I.D.C.S.D. n. 3 (2002) del 25.2.2002. Per quanto concerne la copia del cartellino della carta d'identità, si fa presente che la stessa può essere rilasciata agli organi di P.S. che ne facciano ufficiale richiesta scritta e motivata, ai sensi della vigente normativa anagrafìca. IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)