La pubblicazione con valore legale di atti e provvedimenti è esclusivamente quella effettuata nell’albo pretorio online.

Schede correlate

Atti depositati nella casa comunale

Il Comune, pertanto, su richiesta, provvede alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, nei casi e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

Per la consultazione degli atti firmati digitalmente bisogna utilizzare un software adeguato. Se ne possono trovare gratuitamente in internet, come Dike oppure FirmaOk!Gold. Se invece non si desidera installare alcun software, si può verificare e controllare la validità della firma digitale associata ad un documento informatico, valendosi di servizi come questo.

Requisiti d’accesso

Possono essere pubblicati all’albo pretorio gli atti e gli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Chi chiede di pubblicare un atto all’albo pretorio di questo Comune è tenuto a:

  • Consegnare/trasmettere la richiesta, completa del file contenente il documento da inserire nell’albo, entro il giorno lavorativo precedente l’inizio del periodo di pubblicazione
  • Specificare chiaramente la data iniziale e quella finale del periodo di pubblicazione oppure la data iniziale ed il numero di giorni del periodo di pubblicazione
  • Chiedere, eventualmente ma espressamente, l’attestazione di avvenuta pubblicazione, specificando il recapito al quale questa dovrà essere inviata

È utile sapere che...

Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle P.A.

A tutti gli effetti, inclusi quelli relativi al diritto di riservatezza dei dati personali, ogni responsabilità derivante dalla pubblicazione di atti e documenti all’albo pretorio resta comunque a carico dell’ente o della persona che ne ha fatto richiesta.

Gli atti ed i provvedimenti destinati ad essere pubblicati all’albo pretorio devono essere redatti limitando il contenuto relativo a dati personali nella misura minima indispensabile alla finalità da raggiungere. Gli stessi atti e provvedimenti possono contenere dati sensibili o giudiziari solo se strettamente indispensabili e solo se pertinenti al loro contenuto e non eccedenti rispetto al fine che con essi si intende perseguire, in conformità al regolamento sui dati sensibili. In ogni caso i dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale non possono essere contenuti in documenti destinati ad essere pubblicati all’albo pretorio.

Ferma restando ogni responsabilità a carico di chi chiede la pubblicazione, eventuali richieste incomplete o difformi, anche in modo parziale, dalle presenti indicazioni non saranno evase o lo saranno nei limiti del possibile. In particolare:

  • Eventuali violazioni della privacy, se riscontrate, inibiscono la pubblicazione
  • In mancanza della data iniziale di pubblicazione, questa, di norma avviene entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta
  • File di dimensioni eccessive o non compatibili con le funzionalità del sito, di norma, non vengono pubblicati
  • In mancanza di indicazioni, la pubblicazione avrà luogo
    • per 15 giorni, per gli atti deliberativi
    • fino alla scadenza del termine per presentare le domande, per i bandi di gara e di concorso
  • In mancanza di richiesta esplicita, non verrà inviata al richiedente l’attestazione di avvenuta pubblicazione.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Circolare Min. interno n. 26 del 28.10.2011. Pubblicazioni on line di matrimonio e dell’avviso contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome. Ipotesi blocco sistema informatico del Comune.
  • Circolare Min. interno n. 13 del 21.4.2011. Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolare n. 28 del 5 gennaio 2011.
  • Deliberazione del Garante 2.3.2011. Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
  • Circolare Prefettura Modena prot. n. 2214/2011 del 17.2.2011. Albo pretorio on-line. Art. 32 legge 69/2009. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.
  • Circolare Min. interno n. 1 del 5.1.2011. Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n. 1 del 13 gennaio 2010 e n. 18 del 10 giugno 2010.
  • Circolare Min. interno n. 1 del 13.1.2010. Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Proroga termini Decreto-Legge n. 194/2009.
  • DL 30.12.2009, n. 194 (decreto milleproroghe), articolo 2, comma 5.
  • Circolare Min. interno n. 29 del 15.12.2009. Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.
  • Statuto comunale. Articolo 5.
  • Legge 18.6.2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Articolo 32.
  • Linee guida del Garante della privacy del 14.6.2007. In materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.
  • Linee guida del Garante della privacy del 19.4.2007. In materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali. Parla anche del “diritto all’oblio”.
  • DLGS 7.3.2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale (CAD). Art. 54, comma 4-bis.
  • D.LGS. 8.8.2000, n. 267. Testo unico degli enti locali.

 

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