In ogni comune è istituita l’anagrafe canina; i comuni registrano gli estremi del codice di identificazione, i dati descrittivi del cane, e le generalità del proprietario.

 

Procedura di iscrizione

  • I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del comune di residenza. A tal fine dovranno essere specificati, oltre alle generalità ed ai recapiti telefonici del proprietario, i dati descrittivi del cane (nome, età, razza, sesso, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo, se corto, medio o lungo) i quali verranno riportati nell’apposito registro insieme con il codice di riconoscimento.
  • Il comune, all’atto dell’iscrizione del cane, rilascia al proprietario l’“attestato di iscrizione” e gli fa firmare la denuncia di iscrizione.
  • Il veterinario a comprova dell’avvenuta identificazione dell’animale, rilascia specifica attestazione, comprensiva del referto segnaletico, sul modello di “attestato di iscrizione” trattenendone una copia.

In alternativa è possibile registrare l’animale tramite medici veterinari presso i servizi veterinari delle AUSL (fino al 1.12.2015 anche tramite medici veterinari liberi professionisti). In tal caso il medico veterinario procede direttamente all’identificazione e contestuale iscrizione dell’animale nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione. Nel caso di cuccioli, identificazione e registrazione devono avvenire entro i 2 mesi d’età. In questo caso non è obbligatoria la preventiva iscrizione all’anagrafe entro il primo mese di vita. Fonte.

Attenzione: la DGR 139/2011 – Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna - prevede che dal 1/1/2016 solo i veterinari accreditati alla banca dati regionale degli animali d’affezione possano inserire i microchip identificativi nei cani, gatti e furetti e nel contempo iscriverli all’anagrafe.

Anagrafe canina dell’Emilia Romagna

Requisiti d’accesso

Proprietari di cani, allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio.

Per l’espatrio è possibile iscrivere e ricevere il microchip anche per i gatti e i furetti. La procedura è la stessa qui descritta per i cani.

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Se il cane è già tatuato o dotato di microchip, il proprietario deve fornire al comune idonea documentazione comprovante l’applicazione.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

I proprietari devono:

  • Rivolgersi al veterinario dell’AUSL o ad un veterinario libero professionista per chiedere l’inserimento del microchip.
  • Chiedere al veterinario o al comune l’iscrizione del proprio cane nell’anagrafe canina (fornendo tutta la documentazione relativa al numero di tatuaggio o microchip).
  • Custodire la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe canina per esibirla agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
  • Ai sensi art. 11, LR n. 27/2000: segnalare ai comuni interessati la cessione definitiva, la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza (l’iscrizione del cane all’anagrafe canina del comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato).

Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio devono:

  • Tenere un registro di carico e scarico degli animali.
  • Rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell’animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita.
  • Segnalare le cessioni o le vendite di cani ai comuni di residenza degli acquirenti o destinatari.

Il detentore di un cane ne deve segnalare lo smarrimento o la sottrazione al comune competente.

A chi rivolgersi

Ufficio relazioni con il pubblico

Numero telefonico dell’accalappiamento cani: 340.9610699. Servizio 24 ore su 24 (Aliante e Caleidos).

Tempi

Di norma, l’iscrizione avviene al momento stesso della richiesta.

La legge prevede i seguenti termini per gli adempimenti a carico del proprietario:

  • Iscrivere il cane nell’anagrafe canina entro 30 giorni dalla nascita o dalla data di possesso.
  • Identificare il cane (mediante inserimento del microchip) entro 30 giorni dall’assegnazione del codice di riconoscimento.
  • Segnalare le cessioni o le vendite entro 7 giorni.
  • Segnalare lo smarrimento o la sottrazione del cane entro 3 giorni.
  • Segnalare la cessione definitiva, la morte dell’animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza entro 15 giorni.

È utile sapere che...

A Campogalliano esiste un’area di sgambamento per cani dove gli animali possono muoversi e giocare liberamente senza il guinzaglio.

Con delibera n. 76 del 29.12.2008 il Consiglio comunale ha deciso di gestire in forma convenzionata col Comune di Modena il canile intercomunale e attività veterinarie non istituzionali.

Canile di Carpi

Gattile di Carpi

La violazione delle norme che regolano l’anagrafe canina comporta sanzioni (art. 5, legge 281/1991): da 77 a 232 euro per la mancata iscrizione all’anagrafe canina; da 51 a 154 euro per la mancata identificazione.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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