Si tratta delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) e di dell’atto di notorietà (autodichiarazioni) rispettivamente previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il cittadino può ottenere le autocertificazioni anagrafiche direttamente dal portale web di ANPR. Questo evita di dovere chiedere il certificato e consente di risparmiare i soldi per la “marca da bollo”.
Chi dispone di credenziali SPID o della carta d’identità elettronica CIE può accedere direttamente al portale web di ANPR e visualizzare i dettagli della propria posizione anagrafica e quella dei propri famigliari; inoltre può stampare, singolarmente o in modo cumulativo, le autocertificazioni anagrafiche di residenza, di stato di famiglia, di nascita, di stato civile, di cittadinanza, di esistenza in vita.
Una volta stampata, l’autocertificazione va firmata dall’interessato e può essere utilizzata nei rapporti sia con la Pubblica Amministrazione sia con i privati, i quali SONO TENUTI AD ACCETTARLA.
Schede correlate
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Autenticazione di sottoscrizione (firma)
Autocertificazioni e autodichiarazioni - controllo di veridicità
Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’art. 15, "Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive ...", della legge 12.11.2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi.
Ai sensi di tale norma, i certificati rilasciati dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni non possono più richiederli al cittadino. Su tali certificati quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Pertanto è necessario che i cittadini si rivolgano direttamente all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio a cui avrebbero dovuto consegnare il certificato, perché ente/gestore non può più richiedere né accettare detto certificato. Spetterà quindi all’ente pubblico o al gestore di pubblico servizio acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli presso l’ufficio certificante. I cittadini sono quindi invitati a fare ricorso all’autocertificazione o alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le dichiarazioni sostitutive qui descritte sono quelle previste dal DPR n. 445 del 2000 e possono essere di due tipi:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni): dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni riguardanti determinati stati, qualità personali e fatti (art. 46, DPR 445/2000).
- Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (autodichiarazioni): concernono stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47, DPR 445/2000).
Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà NON dirette al comune, la funzione di quest’ultimo è circoscritta all'autenticazione della firma del dichiarante, nei limitati casi in cui questa è espressamente prevista dalla legge.
Requisiti d’accesso
Nessun requisito particolare è richiesto al dichiarante.
Modulistica da utilizzare
Le dichiarazioni sostitutive, di certificazione e di atto di notorietà, possono essere utilizzate nell’ambito di differenti procedimenti nonché destinati a vari enti. Pertanto, non essendo qui possibile predeterminare né la tipologia del procedimento né l’ente destinatario, i modelli che seguono sono qui proposti solo a scopo esemplificativo. È onere del dichiarante redigere le autodichiarazioni/autocertificazioni in modo adeguato o, se preferisce, apportare agli esempi proposti le opportune modifiche/integrazioni al fine di rendere la propria dichiarazione sostitutiva conforme alle esigenze del procedimento e/o alle aspettative dell’ente destinatario.
Autocertificazione (art. 46, DPR 445/2000)
Modello di autocertificazione di residenza anagrafica
Modello di autocertificazione di stato di famiglia anagrafica
Modello di autocertificazione di storico di residenza anagrafica
Autodichiarazione (art. 47, DPR 445/2000)
Modello generico di autodichiarazione, senza autentica di firma
Modello generico di autodichiarazione, con autentica di firma
Autodichiarazione su eredi in assenza di testamento
Autodichiarazione su eredi, alternativo
Autodichiarazione su eredi, più firme
Autodichiarazione che copia di documento è conforme all’originale. Modelli alternativi con autentica firma, senza autentica firma
Autodichiarazione ai fini dell’assegno per nucleo familiare
Documenti da presentare o allegare
Un valido documento di identità.
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Il dichiarante deve compilare la dichiarazione sostitutiva sui moduli appositamente predisposti e firmarla nei modi di legge.
Nessun altro adempimento è richiesto, salvo quelli previsti per specifici procedimenti.
A chi rivolgersi
Ufficio relazioni con il pubblico
Tempi
Rilascio in tempo reale.
È utile sapere che...
La decertificazione, dal sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione
Le dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà):
- Hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
- Sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000, a meno che all’autenticazione della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si provveda come descritto dall’art. 21, comma 2, del DPR 445/2000 (per esempio, richiedendola al pubblico ufficiale in comune - in tal caso, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, l’autenticazione della firma è soggetta all’imposta di bollo);
- Non possono essere utilizzate in luogo di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi:
- Non possono richiedere atti o certificati in luogo delle relative autocertificazioni; né possono richiederli quando si tratti informazioni attestate in documenti già in loro possesso o che comunque i medesimi enti siano tenuti a certificare;
- Sono tenute ad acquisire d’ufficio, in luogo delle autocertificazioni, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione pubblica che detiene dette informazioni e degli elementi indispensabili per il loro reperimento.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- Quando viene prodotta all’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- Quando viene presentata a soggetti diversi dai predetti (pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci economici, va sottoscritta con firma autenticata (eventualmente anche dal dipendente addetto a ricevere la documentazione);
- Se resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- Può riguardare anche il fatto che la copia
- di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
- di una pubblicazione,
- di titoli di studio o di servizio,
- di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio:
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del DPR n. 445 del 2000;
- la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
- la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.
Per l’uso delle dichiarazioni sostitutive (sia di certificazioni sia di atti di notorietà) da parte di cittadini stranieri, vedasi l’art. 3 del DPR 445/2000.
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Min. interno del 2.7.2013, Prot. 0022412 n. 400/A/2013/12.336.2. Modificazioni apportate al DPR 445/2000, ... Proroga dei termini di scadenza, previsti dallo specifico DPCM 26.6.2013.
- Circolare Min. per la pubblica amministrazione e semplificazione n. 6 del 31.5.2012. Fornisce ulteriori chiarimenti sull’ambito di applicazione del’art. 40, in particolare conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.
- Circolare Min. per la pubblica amministrazione e semplificazione n. 5 del 23.5.2012. Fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione del’art. 40, comma 2, DPR n. 445 del 2000. In particolare sull’applicabilità ai certificati rilasciati per l’estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
- Circolare Min. per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 3/12 del 17.4.2012. Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, l. 183 del 2011 in materia di certificazione. Anche qui.
- Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- Direttiva ministeriale n. 2 del 20.2.2007 (direttiva Nicolais). Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale. In sintesi: superare le autocertificazioni privilegiando l’acquisizione dei documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
- Circolare Min. interno 6.3.2001 prot. N. 25000/1E20/00100930. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- DPR 26.10.1972, n. 642. Disciplina dell’imposta di bollo.
- Legge 11.5.1971, n. 390. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.