Rilascio del tesserino regionale per l’esercizio dell’attività venatoria. Ulteriori informazioni

 

Ulteriori informazioni sul sito della Regione Emilia-Romagna www.ermesagricoltura.it

Requisiti d’accesso

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

  • Documento di identità valido.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Presentazione dei documenti o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato dalla quale risultino i requisiti elencati a questa pagina. L’interessato è quindi tenuto a:

  • Avere riconsegnato, entro il 31 marzo, l’ultimo tesserino utilizzato o eventuale denuncia di furto/smarrimento, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. B, della legge regionale n. 8 del 1994;
  • Esibire la licenza di porto d’armi per uso caccia, ovvero dichiararne il possesso indicando la questura di rilascio, il numero di licenza e la data di rilascio;
  • Esibire la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia (€ 168,00) e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 157 del 1992 (€ 5,16), ovvero dichiarare di avervi provveduto;
  • Esibire la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992, ovvero dichiarare di avervi provveduto.
  • Documentare di avere comunicato alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 della legge regionale n. 8 del 1994, ovvero dichiarare di avervi provveduto, indicando la scelta effettuata: A, B o C.
  • Se la caccia viene praticata:
    • in ATC/CA:
      • Esibire la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - tasse concessioni regionali e altri tributi, con causale “abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....”, ovvero dichiarare di avervi provveduto;
      • Esibire la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione agli ATC/CA per la stagione venatoria entrante, ovvero dichiarare di avervi provveduto indicando gli ATC/CA;
      • Esibire la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA, ovvero dichiarare di avervi provveduto;
    • Esclusivamente in azienda venatoria: rendere corrispondente dichiarazione;
  • Sottoscrivere l’elenco dei cacciatori in dotazione al comune, a prova dell’avvenuto ritiro del tesserino.

A chi rivolgersi

Ufficio relazioni con il pubblico

Tempi

Tempo massimo per il rilascio: 5 giorni.

Compatibilmente con le esigenze d’ufficio, il rilascio può essere immediato (alcuni minuti).

È utile sapere che...

Informazioni riguardanti gli ambiti territoriali di caccia (ATC):

In caso di smarrimento del teserino già rilasciato, purché il titolare dimostri di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza o locale stazione dei carabinieri, o in caso di deterioramento, previo ritiro del vecchio tesserino, viene rilasciato un duplicato.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Legge regionale dell’Emilia Romagna 15.2.1994, n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria.
  • Legge 11.2.1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
  • DLGS 22.6.1991, n. 230. Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.
  • Ulteriore normativa di riferimento su: www.ermesagricoltura.it/wcm/ermesagricoltura/normative/s_caccia.htm

 

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