Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/6/2020

L'Amministrazione Comunale, al fine di alleggerire la pressione fiscale in capo ai titolari delle attività commerciali ad artigianali nell'attuale contingenza epidemiologica,

ha disposto l'esenzione dal pagamento del canone Cosap per l’intero anno 2020:

a)    per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b)   per tutte le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali diverse da quelle di cui al punto a) ivi comprese le occupazioni realizzate attraverso chioschi;

c)    per tutte le occupazioni di suolo realizzate dagli esercenti il commercio su aree pubbliche ivi compresi i cd “spuntisti”;

d)   per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni di attrazioni/giochi;

e)    per le occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di Taxi, con riferimento alla piazzola di sosta occupata.

Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell’anno per i quali l’esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorchè adottati successivamente all'approvazione della presente deliberazione.

 


 

D.L. 19/05/2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” - convertito in Legge 77/2020 - art. 181

ha disposto l'esenzione COSAP:

- dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

 


 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 23/03/2020

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione Comunale ha deciso di posticipare i termini di pagamento COSAP:

 - ha disposto la sospensione del versamento con riferimento alle scadenze del 30 aprile (sia in caso di versamento in unica soluzione sia in caso di versamento prima rata in caso di pagamento rateale) e del 30 giugno (seconda rata in caso di pagamento rateale).

- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (in caso di versamento rateale risulta di conseguenza fissata al 30 settembre 2020 la scadenza delle prime tre rate).

 ovvero:

- pagamento in unica rata – sospesa scadenza del 30/04/2020

- pagamento rateale – sospese scadenze del 30/04/2020 e del 30/06/2020

- Il versamento può essere effettuato entro il 30/09/2020

 

Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi - art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997: 30/04/2020 - scadenza invariata

 

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto