Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 giugno 2021 sono state approvate le TARIFFE per la tassa rifiuti per l'anno 2021.

 

Con la medesima deliberazione sono state introdotte agevolazioni TARI sia per le Utenze Domestiche che per le Utenze Non Domestiche per tenere conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Per le UTENZE NON DOMESTICHE sono previste le seguenti categorie agevolabili:

 

a) UTENZE CON LIMITAZIONI: Le categorie di utenze non domestiche di cui al D.P.R. 158/1999 che si ritiene opportuno includere in tale fattispecie risultano le seguenti:
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
1-1a – Scuole;
2 - Cinematografi e teatri;
7 - Alberghi con ristorante;
8 - Alberghi senza ristorante;
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
17 - Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
22 – 222 - Ristoranti (superfici superiore a 254 mq);
23 - Mense, birrerie, amburgherie;
24 - Bar, caffè, pasticceria;
Si ritiene altresì opportuno includere in tale fattispecie (UTENZE CON LIMITAZIONI):
- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere un codice ATECO incluso nell'allegato 1 al DL 137/2020 convertito nella Legge 176/2020;
- le utenze non domestiche non rientranti nelle categorie sopra elencate ma che risultano avere subito sospensioni o restrizioni nell'esercizio dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo 2021; (attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’allegato 24 del medesimo DPCM);

 

Per le utenze appartenenti a tale categoria si prevede la riduzione del 70 % di quota fissa e di quota variabile per l'anno 2021; 

 

b) UTENZE CON RIDUZIONE DI FATTURATO: utenze non domestiche che rientrano in una delle casistiche sotto riportate:

 

- utenze che presentano i requisiti di cui all’art. 1, commi da 1 a 4 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41 come convertito nella Legge 21 maggio 2021, n° 69; si fa in particolare riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Rientrano altresì in tale categoria i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019;


- utenze che presentano i requisiti di cui ai commi da 5 a 8 dell’art. 1 del D.L. 25 maggio 2021 n° 73 nel testo in vigore prima della conversione in Legge; si fa riferimento ad utenze non domestiche per le quali l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 


L'attestazione va presentata tramite apposita DICHIARAZIONE di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Per le utenze appartenenti a tale categoria, tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente il numero di utenze non domestiche rientranti in tale fattispecie si prevede la costituzione di un fondo da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 70 % di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

 

Con delibera di Giunta Comunale del 20/09/2021 la data di presentazione delle attestazioni all'Ufficio Tributi per la sussistenza dei requisiti per le utenze non domestiche (utenze con riduzione di fatturato e partite IVA attive dal 01/01/2019) è stata ridefinita al 30/09/2021.

 

 

Per le UTENZE DOMESTICHE sono previste le seguenti categorie agevolabili:

 

α) UTENZE BONUS ARERA: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; per tali utenze si prevede l'azzeramento per tutto il 2021 della parte variabile della TARI;

 

β) UTENZE MISURE SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa Covid-19) di cui all’art. 53 del DL 25 maggio 2021 n° 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis); si prevede la costituzione di un fondo da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al 100 % di quota fissa; tale agevolazione risulta cumulabile con quella di cui al punto precedente.

 

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