L’accesso e la consultazione di dati anagrafici da parte dei soggetti autorizzati può avvenire mediante collegamenti telematici alle condizioni previste dalla legge:

  • nel limite dei dati strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali
  • non possono essere trattenuti dati anagrafici, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse
  • devono essere rispettate le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (circolare Min. interno n. 3 del 26/02/2002)

Schede correlate

Rilascio di elenchi degli iscritti residenti nel comune

Requisiti d'accesso

Possono accedere telematicamente ai dati anagrafici:

  • Le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza (art. 37, c. 1, DPR 223/1989);
  • Gli impiegati degli uffici delle imposte, muniti di apposita autorizzazione (art. 33, c. 2, del DPR n. 600 del 1973);
  • Gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità (art. 2, c. 3, DL n. 6 del 1993) o preposti all’informazione statistica pubblica
  • Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, per acquisire d’ufficio stati, qualità o fatti e/o per controllare le dichiarazioni sostitutive - autocertificazioni e autodichiarazioni - presentate dai cittadini.

Modulistica da utilizzare

  1. Richiesta di attivazione di collegamento telematico per enti esterni (convenzione)
  2. Richiesta di attivazione di collegamento telematico per uffici del Comune
  3. Richiesta di estensione dei dati consultabili telematicamente
  4. Richiesta di credenziali di autenticazione per accedere al sistema
  5. Richiesta di credenziali di autenticazione per ulteriori utenti

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Per l’accesso telematico ai dati anagrafici è richiesta la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Prima ed al fine di consultare telematicamente i dati anagrafici, ogni ente è tenuto a:

Comunicare le generalità (incluso il codice fiscale) delle persone fisiche alle quali il Comune rilascerà credenziali di autenticazione personali;

Nominare formalmente tali persone quali “incaricati” del trattamento dati e comunicare al Comune ogni variazione in merito.

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Circolare DAIT n. 73 del 31.5.2023. Linee guida per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD). Istruzioni operative.
  • GDPR, General Data Protection Regulation.
  • Garante privacy, provvedimento del 2.7.2015. Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.
  • AgID, determinazione commissariale 126/2013 DIG del 24.7.2013: Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni.
  • DL 9.2.2012, n. 5. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Art. 6: Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
  • Direttiva Min. interno n. 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183
  • Circolare della Prefettura di Modena prot. n. 5111/10 del 13.5.2010. Enti erogatori di servizi pubblici. Accesso agli atti anagrafici e rilascio di certificazioni.
  • Garante privacy, provvedimento del 6.10.2005. Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre 2005.
  • DLGS 7.3.2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
  • Circolare Min. interno n. 3 del 26.2.2002. Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
  • DPR 28.12.2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 43.
  • DM interno 18.12.2000. Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nonché le modalità ecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente.
  • Legge 24.11.2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999. Articolo 25, comma 2.
  • Legge 15.5.1997, n. 127, art. 2, comma 5: I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
  • Garante privacy, provvedimento del 26.5.2000. Anagrafi della popolazione. Le leggi regionali devono sottostare alla legge sulla privacy
  • DPCM 5.5.1994. Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità.
  • DL 15.1.1993, n. 6. Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale. Articolo 2. Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi.
  • DPR 30.5.1989, n. 223. Regolamento anagrafico della popolazione residente. Articolo 37.
  • Circolare Min. interno n. 1 del 21.1.1988. Rilascio notizie anagrafiche.
  • Legge 24.12.1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
  • Regolamento comunale. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
  • Regolamento comunale. Diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Articolo 41.

 

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