Cambio d’ufficio dell’indirizzo anagrafico a seguito di variazioni alla numerazione civica e/o alla toponomastica (nome della via, piazza, ecc.)

 

Nel caso in cui si verifichino modifiche alla numerazione civica e/o alla toponomastica, il Comune provvede d’ufficio alla variazione dell’indirizzo anagrafico delle persone interessate. Questo NON comporta l’aggiornamento della carta d’identità, né del passaporto, né della patente di guida posseduti, i quali possono quindi essere utilizzati fino alla loro naturale scadenza; la variazione interessa invece i documenti di circolazione di veicoli di proprietà.

Secondo la risoluzione ministeriale prot. 200501700-15100/14020 del 18.4.2005, NON é necessario l’aggiornamento della patente di guida né della carta di circolazione dei veicoli posseduti. In tali casi, infatti, all’interessato può essere rilasciato un certificato di residenza, in esenzione dal bollo, da accludere alla patente.

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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