L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta (art. 33, DPR 223/1989).

 

I certificati anagrafici possono essere richiesti all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza anche quando si riferiscono a persone attualmente residenti in altro comune.

Non si certificano la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno (art. 35, DPR 223/1989), le relazioni di parentela (circolare Min. interno n. 11/1996), né si rilasciano certificati dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione (art. 28, comma 3, legge 184/1983).

I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972. Ne sono esenti solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B al DPR n. 642 del 1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge. Se il richiedente invoca l’esenzione, sotto la sua personale responsabilità deve indicare chiaramente sia l’uso del certificato sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione. Per assolvere l’imposta di bollo il richiedente deve produrre un contrassegno telematico (marca da bollo) da 16 euro, acquistata in tabaccheria, oppure chiedere di provvedere virtualmente pagando tale importo al Comune. In tal caso il pagamento avviene normalmente tramite POS, allo sportello, o tramite il sistema PagoPA, negli altri casi.

 

Il cittadino può ottenere direttamente dal portale web di ANPR, per sé e/o per i componenti della propria famiglia anagrafica, sia le certificazioni anagrafiche (dal 02/08/2023 anche quelli in bollo) sia le autocertificazioni anagrafiche. I certificati riguardanti persone diverse dal richiedente e dai componenti della sua famiglia anagrafica vanno chiesti all’Ufficio anagrafe.

Chi dispone di credenziali SPID può accedere direttamente al portale web di ANPR e visualizzare i dettagli della propria posizione anagrafica e quella dei propri famigliari. Una volta stampata, l’autocertificazione va firmata dall’interessato e può essere utilizzata nei rapporti sia con la Pubblica Amministrazione sia con i privati, i quali sono tenuti ad accettarla.

Schede correlate

Autocertificazioni e autodichiarazioni

Certificati ed estratti di stato civile

Esenzioni dall’imposta di bollo

Invio al proprio domicilio

Tramite posta elettronica. Il richiedente può inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica del Comune. Affinché possa essere presa in considerazione, la domanda deve essere accompagnata dalla copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente. L’imposta di bollo può essere assolta virtualmente ed il richiedente dovrà darne atto nella domanda.

Tramite servizio postale. Il richiedente può inviare all’Ufficio anagrafe la domanda, completa e sottoscritta, insieme con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, indicando il proprio recapito per la spedizione del certificato. Deve inoltre allegare: una busta preaffrancata per consentire l’invio del certificato a mezzo del servizio postale; una marca da bollo da 16 euro o, in alternativa, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento tramite il sistema PagoPA.

Requisiti d’accesso

Nessun requisito particolare da parte del richiedente: chiunque può farne richiesta. Se, però, il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico: di residenza, di emigrazione, ecc.), il richiedente deve motivare il proprio interesse.

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Adempimenti e costi a carico dell'interessato

  • Formulare per iscritto la richiesta, se il certificato si riferisce ad una persona diversa dal richiedente.
  • Esplicitare formalmente la motivazione della richiesta, se il certificato deve contenere informazioni anagrafiche pregresse.
  • Esplicitare (motivare) formalmente le particolari esigenze certificative che richiedono l’eventuale indicazione delle relazioni di parentela (di norma omesse nei certificati anagrafici).
  • Assolvere l’imposta di bollo o, se il richiedente invoca l’esenzione dall’imposta di bollo, dichiarare l’uso cui è destinato il certificato e la norma di legge che, in relazione a tale uso, prevede l’esenzione.

Non sono previsti diritti di segreteria (delibera di Giunta comunale n. 88 del 2001).

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Tempi

Di norma, se la richiesta è completa e chiara e se non sussistono difficoltà tecnico/operative o interpretative, il rilascio del/i certificato/i è immediato. I tempi di rilascio possono allungarsi quando si debbano fare ricerche di archivio, quando si tratti di valutare motivazioni dovute da parte del richiedente ed in tutti gli altri casi in cui l’ufficiale di anagrafe necessiti di considerare/ponderare situazioni complesse o particolari.

È utile sapere che...

Dall’1 gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”. Di norma i predetti enti non possono più né chiedere né accettare certificati anagrafici ma soltanto certificazioni/dichiarazioni sostitutive (cosiddette autocertificazioni e autodichiarazioni su stati, qualità personali e fatti). Spetterà quindi agli enti medesimi acquisire d’ufficio i dati o i documenti che lo interessano ed effettuare idonei controlli sulle citate dichiarazioni sostitutive.

La decertificazione, dal sito web del Ministro per la Pubblica Amministrazione

L’Ufficio d’anagrafe può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati. In nessun caso vengono fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono o in forma diversa dalla certificazione anagrafica, pertanto si invita ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso, ivi comprese richieste di conferma di indirizzo.

Imposta di bollo. Qualora il richiedente, pur in mancanza di presupposti, insista per ottenere i certificati in esenzione dal bollo, l’Ufficiale d’anagrafe li rilascia inviandoli all’Agenzia delle entrate, insieme con la richiesta formulata dall’interessato, ai fini della loro regolarizzazione (articoli 19 e 31 del DPR n. 642 del 1972); in tal caso il richiedente verrà opportunamente informato e potrà ritirare i certificati presso la citata Agenzia delle entrate.

I certificati rilasciati a privati per uso recupero crediti non sono assimilabili ad alcuna delle voci di esenzione dal bollo, pertanto sono regolarmente soggetti alla relativa imposta ai sensi dell’art. 1, comma 1, Tariffa, parte prima, DPR n. 642 del 1972, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate di Bologna, con nota del 22.5.2008.

I certificati anagrafici usati per la compilazione della dichiarazione ISEE sono soggetti al bollo: tale uso non rientra fra i casi di esenzione.

L’autocertificazione è sempre esente dall’imposta di bollo. Chi la riceve - pubblica amministrazione o soggetto privato - può sempre rapidamente e gratuitamente chiederne la verifica al comune.

Le certificazioni anagrafiche non possono contenere indicazioni circa i rapporti di parentela (circ. Min. interno n. 11 del 23.7.1996) a meno che l’interessato stesso ne faccia esplicita e formale richiesta per particolari esigenze certificative (circ. Min. interno n. 3 del 20.1.1997).

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni valgono sei mesi dal rilascio, salvi periodi superiori eventualmente previsti da leggi o regolamenti (art. 41, DPR 445/2000).

I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45, DPR 445/2000).

Sono comprovabili con autocertificazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, le qualità personali ed i fatti elencati dall’art. 46 del DPR n. 445 del 2000. Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Non sono soggette all’imposta di bollo.

Previa motivata e formale richiesta, è possibile ottenere il rilascio di certificati storici, attestanti cioè situazioni anagrafiche pregresse (art. 35, comma 4, DPR n. 223 del 1989). In tal caso, se sono necessarie ricerche in archivio, il tempo di rilascio può non essere immediato.

Non è rilasciabile lo stato di famiglia originario per ricostruire l’albero genealogico.

Il carattere pubblico degli atti anagrafici (art. 1, comma 3, legge n. 1228 del 1954) non autorizza il loro rilascio a chiunque, ma esprime il ben diverso concetto legato alla loro efficacia probatoria nei confronti dei terzi (Notiziario ANUSCA luglio-agosto 2006).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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