Per i cittadini non italiani appartenenti a stati dell’Unione Europea vale tutto quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza, con l’aggiunta di quanto riportato nella presente scheda.

 

In particolare, «il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico» (circ. Min. interno n. 19/2007).

Schede correlate

Dichiarazione di residenza

Iscrizione anagrafica di cittadino straniero (non UE)

Iscrizione anagrafica di cittadino senza fissa dimora

Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino UE

Attestazione del diritto di soggiorno permanente per cittadini dell’Unione Europea

Requisiti d’accesso

  • Vale quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza.
  • Regolarità di soggiorno in Italia: sono richiesti gli specifici requisiti indicati nel paragrafo “Documenti da presentare o allegare”. In particolare, il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per più di 3 mesi è in posizione regolare se:
    • Ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, come previsto dagli articoli 14 e seguenti del D.LGS n. 30 del 2007. Tale posizione è dimostrata con l’attestazione del diritto di soggiorno permanente.
    • Oppure
      • caso A: è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato
      • caso B: dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
      • caso C: è iscritto a un corso di studi/formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
      • caso D: è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare in base ai precedenti casi
      • casi particolari:
        • Minori non accompagnati: si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela
        • Motivi religiosi: vedi paragrafo Documenti da presentare o allegare

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Oltre alla documentazione prevista in generale per la dichiarazione di residenza, deve essere allegata anche la specifica documentazione prevista per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

  • Copia di un documento di identità valido per l’espatrio, in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità del paese di cui si possiede la cittadinanza
  • Nel caso ci siano rapporti di parentela/affinità: documenti (come certificato di matrimonio, certificati di nascita, con paternità e maternità) attestanti detti rapporti
  • Se il cittadino proviene da altro comune nella cui anagrafe risulta tuttora iscritto
    • Attestato che certifichi il diritto di soggiorno permanente (art. 16 del D.LGS n. 30 del 2007), oppure
    • Attestazione di iscrizione anagrafica in altro comune
  • Se, invece, il cittadino proviene dall’estero e NON prova di essere già titolare del diritto di soggiorno permanente,
    • caso A: cittadino lavoratore subordinato o autonomo
      • Documentazione attestante l’attività lavorativa, a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. A tal fine valgono: (circolare Min. interno n. 45 dell’8.8.2007
        • in caso di lavoro subordinato, uno dei seguenti documenti:
          • l’ultima busta paga o la ricevuta di versamento di contributi all’INPS;
          • il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL;
          • la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego o la ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro;
          • la preventiva comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro;
        • in caso di lavoro autonomo, uno dei seguenti documenti:
          • il certificato d’iscrizione alla camera di commercio
          • l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell’agenzia delle entrate
          • in caso di libera professione: documento che dimostri l’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale
    • caso B: cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)
      • Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
      • Copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37). La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente solo l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
    • caso C: cittadino studente (non lavoratore)
      • Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studio o formazione professionale
      • Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell’assegno sociale. Ai fini dell’iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell’interessato
      • Copertura dei rischi sanitari:
        • Per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente: copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario
        • Per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea: TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario
    • caso D: familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti
      • Nel caso in cui il familiare, UE o straniero, raggiunga in un secondo momento il cittadino UE già residente, titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest’ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 30 del 6.2.2007. Se il cittadino UE non possiede più i requisiti, non si potrà dar corso all’iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla competente prefettura la perdita dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino già iscritto. Se, invece, il cittadino UE possiede ancora detti requisiti, il familiare deve produrre:
      • Copia della documentazione originale, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela (es: certificato di matrimonio, o di nascita con maternità e paternità, ecc.)
      • Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino UE (solo nei casi previsti dalla legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico). L’attestazione può essere presentata nella forma dell’autocertificazione da parte del cittadino UE già residente
      • Attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE avente un autonomo diritto di soggiorno. La presentazione di questo documento, prevista dall’art. 9, comma 5, lett. C, del D.LGS 6.2.2007, n. 30, può essere omessa in quanto presente già agli atti del comune stesso (circolare Min. interno n. 19 del 6.4.2007, paragrafo 2)
      • Se il cittadino UE titolare dell’autonomo diritto di soggiorno e già residente NON è lavoratore:
        • Deve disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari
        • Il familiare deve produrre una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale, secondo le previsioni della circolare Min. interno n. 39 del 18.7.2007, punto 8
      • Se il familiare è cittadino non UE deve produrre:
        • Visto d’ingresso, se proviene da un paese per il quale è richiesto
        • Carta di soggiorno di cui all’art. 10 del D.LGS. n. 30 del 2007
    • casi particolari
      • Minori non accompagnati: Il tutore o l’affidatario dovranno esibire il provvedimento del tribunale dei minori
      • Motivi religiosi: Il responsabile della comunità religiosa in Italia, dovrà presentare una dichiarazione vistata dalla curia vescovile o da equivalente autorità religiosa presente in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto dal cittadino comunitario e l’assunzione dell’onere del vitto e alloggio

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

A chi rivolgersi

Ufficio anagrafe

Tempi

Vale quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza, con la precisazione che entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione anagrafica, l’ufficiale d’anagrafe dispone accertamenti sulla veridicità della dichiarazione stessa e verifica i documenti attestanti la regolarità del soggiorno, qualora il cittadino UE provenga dall’estero (circ. Min. interno n. 9/2012 del 27.4.2012, paragrafo 5).

È utile sapere che...

Vedere quanto riportato nella scheda relativa alla dichiarazione di residenza.

È necessario chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune quando il soggiorno è superiore a tre mesi. Immediatamente dopo la richiesta, l’Ufficio anagrafe rilascia un’attestazione contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (art. 9, comma 2, D.LGS. n. 30 del 2007).

Iscrizione anagrafica e diritto di residenza per i cittadini UE e non comunitari (a cura della Regione Emilia-Romagna)

Dopo 5 anni di regolare presenza in Italia è possibile chiedere presso l’Ufficio anagrafe l’attestazione del titolo di soggiorno permanente.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

Note

Nei casi previsti dall’art. 7, comma 3, del D.LGS. n. 30 del 2007, l’interessato conserva il diritto al soggiorno anche qaulora: è temporaneamente inabile al lavoro; è disoccupato, iscritto al centro per l’impiego e disponibile al lavoro; segue un corso di formazione professionale collegato all’attività precedentemente svolta.

Le “risorse economiche sufficienti” sono stabilite dall’art. 9, comma 3, lettera b) del D.LGS n. 30 del 2007. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, il possesso di tali risorse può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione). Assegno sociale per l’anno 2023.

L’assicurazione sanitaria si fa con una qualsiasi società di assicurazione che abbia fra i suoi prodotti assicurativi anche questa tipologia. L’iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN) non è prevista per chi non lavora, nemmeno a pagamento. La durata della polizza sanitaria deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. I formulari E106, E120, E121 ( o E 33 ), E109 (o E 37), presentati dai cittadini dell’Unione, soddisfano il requisito della copertura sanitaria al fine dell’iscrizione anagrafica. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria (circolare Min interno n. 39 del 18 luglio 2007).

Per familiare si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
Diritto di soggiorno per il coniuge dello stesso sesso di cittadino comunitario

In mancanza degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile ed i rapporti di parentela, le persone persone appartenenti alla stessa famiglia vengono registrate anagraficamente come “conviventi”.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino UE, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” (art. 10 del D.LGS. n. 30 del 6.2.2007). Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (articolo 6, comma 7, D.LGS. n. 286 del 1998), deve ritenersi che per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica resti subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo. Per questo motivo si ritiene opportuno che l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica sia successivo all’acquisizione della carta di soggiorno, sebbene non debba negarsi all’interessato la possibilità di richiedere l’iscrizione in un momento antecedente all’ottenimento della carta. In tal caso, però, il procedimento non può procedere fino alla presentazione della carta di soggiorno.

 

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