E’ costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1, c. 2, legge 76/2016).

Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1, c. 11, legge 76/2016). Esse concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 1, c. 12, legge 76/2016).

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni (art. 1, c. 13, legge 76/2016).

Requisiti d’accesso

  • Compimento della maggiore età (art. 1, c. 2, legge 76/2016)
  • Medesimo sesso (art. 1, c. 2, legge 76/2016)
  • Assenza di causa di impedimento. L’unione civile non può essere costituita (art. 1, c. 4, legge 76/2016) se:
    1. Per una delle parti sussiste un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso
    2. Una delle parti è inferma di mente
    3. Tra le parti sussistono rapporti di cui all’art. 87, c. 1, del codice civile (relazioni di parentela, affinità, adozione che impediscono di contrarre matrimonio)
    4. Vi è condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte
  • Per gli stranieri: nulla osta all’unione civile rilasciato dal proprio Paese (art. 8, DPCM 144/2016)

Documenti da presentare o allegare

Gli interessati fanno congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile di loro scelta (art. 1, c. 1, DPCM 144/2016). Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare (art. 1, c. 2, DPCM 144/2016):

  • il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, c. 4, della legge 76/2016.

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile, nella richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 8, DPCM 144/1989).

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Le parti sottoscrivono il verbale della richiesta redatto dall’ufficiale di stato civile ed indicano a quest’ultimo una data, immediatamente successiva al termine di 15 giorni (che servono all’ufficio per verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese ed acquisire eventuali documenti volti a provare l’inesistenza di cause impeditive), in cui ricomparire per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione (art. 1, c. 3, DPCM 144/2016).

Nel giorno indicato, le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile. Nella dichiarazione le parti:

  • Confermano l’assenza di cause impeditive (art. 3, c. 1, DPCM 144/2016);
  • Possono:
    • Dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell’art. 1, c. 13, della legge 76/2016 (art. 3, c. 4, DPCM 144/2016);
    • Indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l’intera durata dell’unione; la parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune (art. 4, c. 1, DPCM 144/2016).

Le parti ed i testimoni sottoscrivono il verbale di costituzione dell’unione civile (art. 3, c. 2, DPCM 144/2016). La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato equivale a rinuncia. Di tale fatto l’ufficiale redige processo verbale che la parte e i testimoni presenti sottoscrivono (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato per la costituzione dell’unione civile equivale a rinuncia. La parte ed i testimoni eventualmente presenti sottoscrivono il verbale redatto dall’ufficiale (art. 3, c. 5, DPCM 144/2016).

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

È utile sapere che...

Se, per infermità o altro comprovato impedimento, una delle parti è impossibilitato a recarsi alla casa comunale per formalizzare la richiesta finalizzata alla costituzione dell’unione civile, l’ufficiale di stato civile si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti (art. 1, c. 4, DPCM 144/2016). Se, per infermità o per altro comprovato impedimento, una delle parti non può recarsi alla casa comunale nel giorno fissato per la costituzione dell’unione civile, l’ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva (art. 1, c. 6, DPCM 144/2016).

L’unione civile è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni (art. 1, c. 9, legge 76/2016)

Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (art. 1, c. 10, legge 76/2016).

L’unione civile si scioglie:

  • Per la morte di una delle parti (art. 1, c. 22, legge 76/2016)
  • Nei casi previsti dall’art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge n. 898 del 1970 (art. 1, c. 23, legge 76/2016)
  • Quando le parti ne hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà dinanzi all’ufficiale dello stato civile; in tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione (art. 1, c. 24, legge 76/2016)
  • Per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1, c. 26, legge 76/2016)

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • DLGS n. 7 del 19.1.2017. Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • DLGS n. 6 del 19.1.2017. Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • DLGS n. 5 del 19.1.2017. Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • Circolare Min. interno n. 15 del 28.7.2016. DPCM 23.7.2016, n. 144. Adempimenti degli ufficiali dello stato civile.
  • DM 28.7.2016. Formule per gli adempimenti degli ufficiali dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  • DPCM n. 144 del 23.7.2016. Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’art. 1, c. 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Questo regolamento si applica fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell’art. 1, c. 28, della legge 76/2016.
  • Legge 20.5.2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (entrata in vigore: 5 giugno 2016, essendo stata pubblicata in GU Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016)
  • DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

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