Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Schede correlate

Separazione davanti all’ufficiale di stato civile

Procedimento

In tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, l’art. 6 del DL 132/2014 attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato” (un avvocato per parte, circ. Min. interno n. 19/2014).

Questa convenzione può avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per i conseguenti adempimenti. In presenza dei suddetti figli, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece ritiene che non risponde all’interesse dei figli, lo trasmette, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo (art. 6, c. 2, DL 132/2014).

Entro 10 giorni entrambi gli avvocati devono trasmettere copia autenticata dell’accordo al competente ufficiale di stato civile, che provvederà alle dovute annotazioni sui registri d’ufficio.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

È utile sapere che...

Gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio, sono oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile.

All’avvocato che viola gli obblighi di trasmissione all’ufficio dello stato civile, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al DPR 396/2000.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Circolare Min. interno 22.5.2018. Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003. Anche qui.
  • DM interno 9.12.2014. Formule in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
  • Circolare Min. interno n. 6/2015 del 24.4.2015. Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132. Chiarimenti applicativi.
  • DL 12.9.2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio

 

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