Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Schede correlate

Separazione davanti ad avvocato

Procedimento

Dall’11.12.2014, 30.mo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 132/2014, i coniugi possono concludere davanti all’ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’ufficiale dello stato civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o quello del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Stante il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’ufficiale di stato civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, la quale pertanto deve essere presente di persona (circolare Min. interno 19/2014).

Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 6 mesi di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati (circolare Min. interno 19/2014).

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Ciascuno dei coniugi deve autocertificare, ai sensi art. 46, DPR 445/2000, l’assenza - anche di una sola parte - di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’autocertificazione viene controllata ai sensi art. 71, stesso DPR (circolare Min. interno 19/2014).

Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile esige il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del DPR 642/1972.

A chi rivolgersi

Ufficio di stato civile

È utile sapere che...

Figli: l’art. 12, comma 2, del DL 132/2014, vieta di accedere all’accordo in presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Sono tali i “figli comuni dei coniugi richiedenti” (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).
Pertanto:

  • E’ possibile accedere al procedimento se gli eventuali figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, sono non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).

Patrimonio: l’art. 12, comma 3, del DL 132/2014, prevede il divieto di includere nell’accordo “patti di trasferimento patrimoniale”.

  • E’ però possibile, per i coniugi, includere nell’accordo disposizioni negoziali che determinano, tra i coniugi stessi, l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su un bene determinato. Pertanto è possibile includere nell’accordo:
  • Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare) (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

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