Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Schede correlate
Separazione davanti ad avvocato
Procedimento
Dall’11.12.2014, 30.mo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del DL 132/2014, i coniugi possono concludere davanti all’ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
L’ufficiale dello stato civile competente è quello del comune di residenza di uno dei coniugi o quello del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Stante il carattere personale delle dichiarazioni di ciascun coniuge, davanti all’ufficiale di stato civile l’eventuale avvocato non può sostituire la parte assistita, la quale pertanto deve essere presente di persona (circolare Min. interno 19/2014).
Dalla data dell’atto di stato civile contenente l’accordo (e non da quella di conferma) decorrono i 6 mesi di separazione legale per richiedere una sentenza di divorzio. Tale data sarà riportata nelle annotazioni sui registri di stato civile ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati (circolare Min. interno 19/2014).
Adempimenti e costi a carico dell’interessato
Nei soli casi di separazione personale, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, anche ai fini delgli adempimenti previsti (annotazioni negli atti di nascita, iscrizioni negli archivi informatici, annotazioni negli atti di matrimonio). La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Ciascuno dei coniugi deve autocertificare, ai sensi art. 46, DPR 445/2000, l’assenza - anche di una sola parte - di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’autocertificazione viene controllata ai sensi art. 71, stesso DPR (circolare Min. interno 19/2014).
Al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile esige il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del DPR 642/1972.
A chi rivolgersi
È utile sapere che...
Figli: l’art. 12, comma 2, del DL 132/2014, vieta di accedere all’accordo in presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Sono tali i “figli comuni dei coniugi richiedenti” (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).
Pertanto:
- E’ possibile accedere al procedimento se gli eventuali figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, sono non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).
Patrimonio: l’art. 12, comma 3, del DL 132/2014, prevede il divieto di includere nell’accordo “patti di trasferimento patrimoniale”.
- E’ però possibile, per i coniugi, includere nell’accordo disposizioni negoziali che determinano, tra i coniugi stessi, l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su un bene determinato. Pertanto è possibile includere nell’accordo:
- Un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile) (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015 - Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4478/2016, depositata il 26.10.2016).
- La modifica di precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, in particolare l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).
- Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare) (circolare Min. interno n. 6/15 del 24.4.2015).
Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)
- Circolare Min. interno 13/2018 del 20.7.2018. Adempimenti degli uffici di stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12, D.L. 12/9/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162). Competenza al rilascio del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003.
- Circolare Min. interno 22.5.2018. Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia ed emissione del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003. Anche qui.
- Circolare Min. interno n. 19/2016 del 15.11.2016. Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 - art. 12. Istruzioni applicative - Procura speciale.
- Circolare Min. interno n. 6/2015 del 24.4.2015. Articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132. Chiarimenti applicativi.
- Delibera di Giunta comunale n. 103 del 10.12.2014. Determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto della conclusione dell’accordo di separazione o divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
- DM interno 9.12.2014. Formule in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, cessazione dei suoi effetti civili nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
- DL 12.9.2014, n. 132. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Art.12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.
- Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27.11.2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
- DPR 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.