In caso di elezioni e referendum gli elettori affetti da gravissime infermità possono votare a domicilio se ne fanno richiesta entro fra il 40.mo e il 20.mo giorno antecedente la votazione.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del DL 1/2006) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicati tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispetivamente: per il referendum, nell’ambito dell’intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell’ambito del territorio della regione; per l’elezione suppletiva del Senato, in uno dei comuni ricompresi nell’ambito del collegio uninominale; per il comune, nell’ambito territoriale del comune stesso di iscrizione elettorale.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40.mo e il 20.mo giorno antecedente la data di votazione.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’ASL.

Modulistica da utilizzare

Modello per chiedere il voto domiciliare

A chi rivolgersi

Elettorale e Leva

È utile sapere che...

I funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati (art. 56, comma 1, DPR 361/1957, e art. 41, comma 7, DPR 570/1960).

Norme di riferimento

Art. 1 del DL 1/2006. Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Art. 56, DPR 361/1957. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Art. 41, DPR 570/1960. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

 

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