Si tratta degli elenchi delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare. Gli elenchi sono due: uno per la Corte d’assise e l’altro per la Corte d’assise d’appello.

 

Vengono formati dai comuni mediante iscrizione, d’ufficio o su domanda, di coloro che possiedono i requisiti. L’iscrizione in detti albi è permanente ed è condizione necessaria per essere designati giudici popolari nella rispettiva corte. L’aggiornamento degli albi è effettuato da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, legge 287/1951).

Requisiti d'accesso

  • Residenza nel Comune di Campogalliano
  • Cittadinanza italiana
  • Godimento dei diritti civili e politici
  • Buona condotta morale
  • Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
  • Titolo di studio
    • per la corte d’assise (I grado): scuola media inferiore
    • per la corte d’assise d’appello (II grado): scuola media superiore

Ai sensi dell’art. 12 della legge 287/1951, non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle Forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

  • Valido documento d’identità

Adempimenti e costi a carico dell'interessato

Gli interessati devono dichiarare i propri requisiti o le variazioni degli stessi, ai fini dell’aggiornamento degli albi. Vedasi il paragrafo dedicato alla modulistica.

A chi rivolgersi

Elettorale e Leva

Tempi

La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari. L’eventuale richiesta di cancellazione dall’albo deve essere presentata nello stesso periodo.

Entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio degli elenchi compilati dalla commissione circondariale, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la cancelleria della corte d’assise.

È utile sapere che...

I giudici popolari, sul sito web del Ministero della giustizia

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

 

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO

Torna all'inizio del contenuto