L’albo dei presidenti di seggio è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, costituito dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

 

Schede correlate

Albo degli scrutatori di seggio elettorale

Il presidente di seggio è colui che, con pieni poteri decisionali, compie tutte le operazioni elettorali, dalla consegna del materiale allo spoglio dei voti, in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum. Viene designato dalla Corte d’appello entro il 30° giorno antecedente la votazione. Il presupposto per la nomina è l’iscrizione nell’albo dei presidenti, tenuto presso la stessa Corte, che viene aggiornato annualmente.

Requisiti d’accesso

Occorre essere:

  • Iscritti nelle liste elettorali del comune (art. 1, comma 7, legge 53/1990)
  • Possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II° grado (art. 1, comma 3, legge 53/1990)
  • Non avere superato il 70° anno d’età (art. 38, DPR 351/1957)

Sono comunque esclusi dalle funzioni di presidente di seggio (art. 38 del DPR 351/1957 e art. 23 del DPR 570/1960):

  • I dipendenti del Ministero dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti
  • Gli appartenenti a forze armate, in servizio
  • I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
  • I segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

Modulistica da utilizzare

Documenti da presentare o allegare

Domanda debitamente compilata. La domanda va rivolta alla Corte d’appello di Bologna ed inoltrata per tramite del Sindaco.

Adempimenti e costi a carico dell’interessato

Gli interessati devono presentare alla Corte d’appello di Bologna, per il tramite del sindaco, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Non sono previsti costi: l’iscrizione all’albo è gratuita.

A chi rivolgersi

Elettorale e Leva

Tempi

Le domande di iscrizione all’albo vanno presentate entro il 31 ottobre di ogni anno (art. 1, comma 7, legge 53/1990).

L’iscrizione all’albo avviene nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione della domanda, a cura della Corte d’appello di Bologna.

La nomina a presidente di seggio, in occasione delle consultazioni elettorali, viene effettuate dal presidente della Corte’appello di Bologna.

È utile sapere che...

La nomina è effettuata dal presidente della Corte d’appello di Bologna. L’interessato, nominato, riceve copia del decreto emesso dalla Corte d’appello attraverso un messo notificatore. Una volta iscritti nell’apposito albo, la domanda non deve essere ripetuta.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il presidente di seggio è pubblico ufficiale.

Agli interessati compete un onorario fissato la cui entità è fissata dalla legge 70/1980, che, agli effetti fiscali, viene considerato rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorre alla formazione della base imponibile (art. 9, comma 2, legge 53/1990).

Coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere le funzioni di presidente di seggio o non si trovino presenti all’atto dell’insediamento del seggio, incorrono in sanzioni penali.

In caso di impossibilità ad assumere l’incarico, per grave impedimento, l’interessato deve trasmettere idonea documentazione alla Corte d’appello di Bologna e, per conoscenza, all’Ufficio elettorale del comune.

In caso di cambio di residenza in altro comune, l’iter per la cancellazione dall’albo si avvia automaticamente; se il cittadino interessato vuole essere incluso nell’albo dei presidenti di seggio, deve farne domanda rivolgendosi all’ufficio elettorale del nuovo comune.

La nomina dei presidenti di seggio sul sito della Corte d’appello di Bologna.

Riferimenti normativi (attenzione: il testo delle norme collegate NON è ufficiale e potrebbe NON essere aggiornato)

  • Legge 21.3.1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Legge 13.3.1980, n. 70. Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.
  • DPR 30.3.1957, n. 361. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
  • DPR 16.5.1960, n. 570. Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

 

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